Case mobili in zona vincolata e sanzione paesaggistica commisurata al profitto (TAR Lombardia n. 346 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le case mobili collocate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ancorché prive di impianto rotativo funzionante, costituiscono strutture stabili idonee a determinare un impatto permanente sul paesaggio e richiedono la preventiva autorizzazione paesaggistica. Accertata la compatibilità dell’intervento, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 è commisurata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Il profitto non coincide con il mero valore di mercato del bene né con la differenza tra valore e costo di acquisto, ma esprime l’incremento patrimoniale effettivo conseguito dall’autore dell’abuso. La sua determinazione integra espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per incoerenza o irragionevolezza del calcolo. Il ricorso al minimo legale è riservato agli abusi di modesta entità.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un complesso turistico ricettivo in area gravata da vincolo paesaggistico apposto con D.M. 18 novembre 1955. Presentava istanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica per un porticato e due case mobili. La Soprintendenza, all’esito di sopralluogo, rilevava che le opere erano già parzialmente realizzate e sollecitava la presentazione di nuove istanze in sanatoria, estese a quattro case mobili e a un basamento pavimentato.
Il Comune accertava la compatibilità paesaggistica dell’intervento e irrogava la sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, inizialmente pari a € 16.179,28 e poi rideterminata in € 14.385,28, stralciando la voce relativa alla pavimentazione e mantenendo la sola sanzione per le quattro case mobili. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’insussistenza dei presupposti della sanzione, l’applicazione retroattiva della normativa regionale più sfavorevole e il difetto di motivazione sulla quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La documentazione fotografica del sopralluogo evidenzia che le case mobili, di superficie pari a 20,80 e 22 mq ciascuna, prive di impianto rotativo funzionante, sostanziano strutture stabili, manifestamente idonee a comportare un impatto permanente sotto il profilo paesaggistico, soprattutto se considerate nel loro complesso. La stessa presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica dimostra la consapevolezza della necessità del titolo. Sussistono dunque i presupposti per l’applicazione della sanzione.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale richiama il testo dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, che commisura la sanzione al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La finalità della previsione è compensare il danno provocato dall’opera abusiva, ma l’amministrazione può legittimamente parametrare la sanzione al profitto quando questo risulti superiore al danno.
Il Collegio esamina il criterio applicato dal Comune: individuazione del valore di mercato di ciascun manufatto (€ 950,00 al mq, per un valore di € 19.760,00), assunzione del 20% di tale valore quale indennità di base (€ 3.952,00), incremento del 30% per la classe di sensibilità paesistica alta e decremento con coefficiente 0,7 per l’assenza di visibilità dal lago o dagli spazi pubblici, fino a € 3.596,32 per ciascuna casa mobile. Il calcolo è ritenuto coerente con il dettato normativo.
Il Tribunale esclude che il profitto possa ridursi alla differenza tra valore di mercato e costo di acquisto (€ 2.860,00), poiché le case mobili sono beni inseriti in un contesto imprenditoriale e, come risulta dal verbale di accesso, erano già occupate dai villeggianti. La quota eccedente tale differenza (€ 736,32) risponde a una logica equitativa, coerente con la natura della sanzione quale monetizzazione della lesione paesaggistica. Il procedimento, espressione di discrezionalità tecnica, è congruo e ragionevole.
Il minimo di cinquecento euro per manufatto è riservato agli abusi minimi, non certo a un insediamento di quasi 90 mq. La lettura congiunta del provvedimento di accertamento e di quello di rideterminazione, che ne costituisce presupposto, offre un supporto motivazionale sufficiente. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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