Cass. civ. Sez. II n. 28141 del 30.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 28141/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 18991/2022). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18991/2022 R.G. proposto da:

– via in persona dell’amministratore pro tempore l’Avv.

– ricorrente – contro con l’Avv.

– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 914/2022, depositata il 18 marzo 2022 e notificata il 23 maggio 2022;

CONDOMINIO

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 29 settembre 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona della sostituta Procuratrice generale Claudia Pedrelli, la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio « chiese e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di proprietario di un’unità immobiliare, avente ad oggetto oneri insoluti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a complessivi € 8.404,67 oltre accessori.

Espose, in particolare, che per le prime due annualità si trattava di spese condominiali di pertinenza di tale società a r.l., dalla quale il aveva acquistato un appartamento il 23 dicembre 2016.

L’intimato propose opposizione contestando il proprio debito; nel corso del giudizio, provvide al pagamento dell’importo di € 2.000,00 e, al contempo, propose separata impugnazione della delibera assembleare del 18 gennaio 2018, con la quale erano stati stabiliti l’ammontare e il riparto delle spese condominiali.

Il tribunale rigettò l’opposizione e, preso atto del parziale pagamento, revocò il decreto opposto, condannando il versamento del residuo.

2. Tale sentenza fu parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, adìta con gravame dal con la pronunzia in epigrafe.

La Corte territoriale rilevò in premessa che l’appellante non aveva sollevato alcuna censura avverso l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, deducendo unicamente la circostanza dell’intervento annullamento, medio tempore, della delibera assembleare del 18 gennaio 2018.

Su tale base, ritenne dunque definitivo l’accertamento sul fatto che, al momento del suo subentro al dante causa nel rapporto con il Condominio, il aveva maturato un debito complessivo di € 5.959,20 relativo agli anni 2015 e 2016, solo parzialmente estinto per effetto di un pagamento di € 1.600,00 effettuato dal predetto nel Pertanto, poiché delibera successivamente annullata concerneva il consuntivo 2017 e il preventivo 2018, in capo al condòmino si era consolidato il debito residuo per i due esercizi precedenti, che ammontava a complessivi € 4.539,00, importo dal quale andava dedotta la somma versata dal nel corso del giudizio di primo grado.

La Corte d’appello ridusse quindi il credito condominiale in misura corrispondente, compensando fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando il carico all’appellante delle spese del procedimento di ingiunzione.

3. Il Condominio ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memoria congiunta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il condominio ricorrente evidenzia che innanzi alla Corte d’appello aveva dedotto unicamente l’intervenuto annullamento della delibera assembleare di determina delle spese condominiali, senza ulteriormente entrare nel merito della determinazione dell’importo oggetto di ingiunzione come già determinato dal tribunale di Como. Di tanto, del resto, dava atto la stessa sentenza impugnata che, tuttavia, aveva poi rideterminato l’ammontare degli oneri non versati, violando la regola di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.

2. Il secondo motivo è rubricato «vizio di motivazione ex art. 360 I comma n. 5 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., per apparente e/o manifesta contraddittorietà della motivazione».

Il ricorrente rappresenta di aver rivolto alla Corte d’appello un’istanza sospensione giudizio fino alla definizione dell’impugnazione sulla delibera assembleare, che la Corte aveva respinto non ravvisando alcun vincolo di pregiudizialità logica o giuridica fra le due controversie.

Osserva, poi, che, nel decidere sull’appello, la Corte aveva compensato le spese dei due gradi in ragione dell’intervenuto annullamento della deliberazione, con motivazione che, dunque, contrastava il precedente rigetto dell’istanza di sospensione, ponendosi come «apparente, contraddittoria e illogica», e ciò vieppiù in considerazione del fatto che, nel frattempo, la sentenza di annullamento della delibera assembleare era stata riformata e la delibera risultava «perfettamente valida ed efficace».

3. Il terzo motivo concerne la statuizione sulle spese. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe errato nel disporne l’integrale compensazione, a fronte del fatto che tutte le domande del erano state rigettate nel merito, previa «conferma della correttezza degli “snodi motivazionali” con cui il tribunale ha ritenuto infondata la doglianza» e che quindi, di fatto, era stata confermata la sentenza di primo grado.

4. Anche il quarto motivo concerne la statuizione sulle spese, che il ricorrente assume nulla per contrasto con l’art. 112 c.p.c. per la parte concernente le spese del primo grado, osservando che nell’atto di appello il non aveva chiesto alcuna revisione della corrispondente statuizione del tribunale.

5. Lo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria della controversia, della quale le parti hanno dato atto con la memoria congiunta depositata in prossimità dell’udienza. Con tale memoria, in particolare, esse hanno dato atto di aver composto la lite con un accordo transattivo che ha interamente regolato la materia del contendere.

Questa Corte, con orientamento cristallizzatosi a partire da Cass. sez. U, 11 aprile 2018, n. 8980, ha chiarito che, ove tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di legittimità, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in alcuna delle tipologie decisorie indicate dagli artt. 382, terzo comma, 6. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo fra le parti, determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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