Cass. pen. Sez. VI n. 37841 del 28.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37841/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 24437/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Mariella Ianniciello Andrea Natale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di: avverso la sentenza del 09/06/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa non convalidava l’arresto e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Giudice ha ritenuto che la misura precautelare, ancorché disposta in un’evidente situazione di flagranza per un’ipotesi di arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen., non potesse essere convalidata, poiché l’arresto risultava formalizzato il giorno 5 giugno 2026, alle 19:50, ma il giudicante era stato investito della richiesta soltanto in data 8 giugno 2026, alle ore 8:52, come da timbro di deposito della richiesta del Pubblico ministero sul frontespizio del fascicolo cartolare, e dunque oltre il termine delle 48 ore previsto, a pena di inefficacia della misura precautelare, dall’art. 390 cod. proc. pen.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, che deduce due motivi.

2.1. Violazione degli artt. 111-bis cod. proc. pen., 390 cod. proc. pen. e 122 disp. att. cod. proc. pen.

L’ordinanza ha ritenuto tardiva la richiesta di convalida assumendo quale elemento rilevante la ricezione, da parte dell’ufficio GIP, dell’atto inserito all’interno del fascicolo cartaceo.

La decisione si fonda su un’erronea interpretazione della disciplina prevista dagli artt. 111-bis cod. proc. pen., 390 cod. proc. pen., 122 disp. cod. proc. pen. primo articolo, introdotto dalla c.d.

Riforma Cartabia, sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti penali, salvo il caso di malfunzionamento certificato del sistema di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen. L’art. 390 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di richiedere la convalida entro 48 ore dall’arresto.

L’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di convalida debba essere trasmessa entro i termini di cui all’art. 390 cod. proc. pen., non contenendo alcuna previsione che faccia dipendere la tempestività della richiesta dalla materiale presa in carico dell’atto da parte dell’ufficio giudiziario destinatario. Nel caso di specie, il termine di cui all’art. 390 cod. proc. pen. è stato pacificamente rispettato, essendo stato all’arresto eseguito il 5 giugno e la richiesta di convalida predisposta e depositata dal pubblico ministero il 6 giugno 2026 alle 12:40 e trasmessa al Gip alle 13:36 dello stesso giorno. L’ordinanza impugnata non ha tenuto conto di quanto documentalmente emerso tra la data della trasmissione della richiesta precautelare in via telematica e quella dell’udienza, ed ha attribuito rilievo al momento, successivo, della presa in carico della richiesta da parte dell’ufficio giudiziario destinatario, avvenuto il 8 giugno 2026, coincidente con la consegna materiale del fascicolo cartaceo della Procura.

Ha cioè fatto dipendere la validità dell’iniziativa processuale da circostanze del tutto estranee alla sfera di controllo dell’organo requirente, riconducibili alla funzionalità, non ancora perfetta, del canale istituzionalizzato di trasmissione telematica, introducendo, pertanto, una causa di decadenza non prevista dalla legge ed alterando il disposto dell’art. 390 cod. proc. pen., che individua il termine per l’esercizio del potere di richiesta della convalida e non quello per la materiale lavorazione dell’atto da parte dell’ufficio ricevente.

Una diversa interpretazione pregiudicherebbe la certezza del diritto e sarebbe contraria ai principi convenzionali in tema di equo processo nel periodo di transizione telematica.

2.2. Vizio di motivazione.

L’ordinanza non si confronta con i dati cronologici emergenti dagli atti e con le argomentazioni svolte dal Pubblico ministero in sede di udienza di convalida dell’arresto.

Il provvedimento, nel motivare il mancato accoglimento della richiesta di convalida, nulla riferisce sulla validità o meno della trasmissione della richiesta precautelare e/o sulle conseguenze scaturenti dalla mancata visualizzazione della richiesta da parte dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari all’interno del sistema, confondendo il momento di perfezionamento dell’attività processuale posta in essere dal pubblico ministero con il successivo momento della ricezione materiale dell’atto da parte dell’ufficio destinatario, ed incorrendo dunque in una motivazione intrinsecamente illogica, perché trincerata dietro un formalismo non compatibile con le nuove tecnologie, che andrebbero utilizzate come strumento per migliorare il concreto ed effettivo esercizio della giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e l’ordinanza di non convalida dell’arresto di deve essere annullata con trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio.

2. Il tema proposto dall’odierno ricorso involge l’analisi delle problematiche che attengono essenzialmente al rapporto tra le nullità processuali – disciplinate, in generale, negli artt. 172 e ss. cod. proc. pen. – e il deposito degli atti sul portale telematico.

Il codice di rito, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022, disciplina il deposito telematico attraverso l’art. 111-bis cod. proc. pen. secondo cui «Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

In tema di valore giuridico del documento informatico, della sua sottoscrizione e trasmissione, rilevano, in generale, il d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) e, più specificamente, la disciplina dettata in tema di processo penale telematico dal decreto legislativo 149 del 2022 e, soprattutto, il decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 che ha previsto le disposizioni regolamentari concernenti le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss. mod., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 193, del 29 dicembre 2009, convertito dalla l. n. 24 del 22 febbraio 2010.

Le disposizioni, anche regolamentari e tecniche in materia di processo penale telematico, sono oggi contenute, essenzialmente, nell’art. 34, comma 1, del d.m.

n. 44 del 20 febbraio 2011, nell’art. 7-bis, d.m. n. 217 del 29/12/2023 modificato dal d.m. n. 206 del 30/12/2024 e dal d.m. n. 114 del 26/06/2026 nel decreto direttoriale del DGSIA del 2/08/2024 e nella circolare del 06/09/2024. Si tratta di disposizione che hanno apportato, nel corso del tempo, profonde revisioni – non solo formali e/o nominalistiche – ma sostanziali, alla disciplina più risalente nel tentativo di promuovere il deposito telematico – obiettivamente ostico, in senso trasversale, all’Avvocatura, alla Magistratura e al personale amministrativo – e il passaggio alla redazione del documento informatico, revisioni dettate dalla necessità di risolvere le problematiche tecniche dell’infrastruttura (che non è di interesse esaminare in questa sede): si tratta di modifiche che hanno alimentato un vero e proprio circuito vizioso, accrescendo l’ostilità degli operatori stemperatasi in occasione dell’adozione della disciplina COVID che aveva imposto un’accelerazione delle procedure ministeriali attraverso l’introduzione di un sistema incentrato sulla trasmissione a mezzo PEC degli atti e documenti processuali, sistema che, tuttavia, era ben lontano dall’attuazione della implementazione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione digitale che costituiscono il vero obiettivo del Codice dell’amministrazione digitale, per allineare le prassi amministrative italiane – nei vari settori dell’amministrazione pubblica- agli standard europei.

La interferenza tra le fonti regolamentari e le problematiche emerse nella prassi applicativa ha reso evidente, e il dato non è sfuggito alla dottrina più attenta, che il deposito di un atto processuale – un’attività di carattere materiale, priva di contenuto autonomo e volitivo, sostanzialmente improntata ad una fungibilità delle modalità di compimento – è divenuto, nel sistema del processo telematico, un adempimento denso di prescrizioni formali suscettibili di condizionare il buon esito dell’attività.

La giurisprudenza penale (Sez. 1, n. 287 del 27/11/2025 (dep. 2026), Jarmouni, n. mass.; Sez. 1, n. 22934 del 18/03/2026, Stampa, n mass.; Sez. 3, n. 24159 del 06/05/2026, Carandente, n. mass.), si è già occupata di alcune questioni in materia di deposito telematico e discarico di istanze difensive (ad es. in materia di legittimo impedimento e di nomina del difensore di fiducia), istanze che risultavano tempestivamente depositate sul PDP ma non trasmesse al giudice procedente, problematiche che sono state variamente inquadrate nelle ipotesi di nullità di cui agli artt. 172 e ss. cod. proc. pen. perché integranti violazioni del diritto di difesa.

La questione posta dall’odierno ricorso attiene ad un segmento precedente e, dunque, alla correttezza del deposito telematico e dei suoi possibili vizi. 3.La disciplina del deposito telematico è dettata, come si è anticipato, in materia di processo penale telematico, dalle regole e specifiche tecniche recate essenzialmente, dal provvedimento del DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni, la cui applicazione è richiamata, tramite rinvio, dallo stesso codice di rito.

In via di estrema sintesi, può rilevarsi che la disciplina di settore individua la necessità di un formato di trasmissione, la indicazione di informazioni strutturate e dei dati necessari per l’elaborazione degli atti che pervengono alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero e che il mittente – estraneo o interno all’amministrazione – ha l’onere di inserire in fase di elaborazione del deposito telematico dell’atto processuale al fine di veicolarlo nel giusto fascicolo informatico, che verrà creato dalla cancelleria o segreteria.

Il deposito dell’atto informatico assolve, più in generale, la finalità di rendere possibile la corretta catalogazione dei dati delle singole controversie a fini statistici organizzativi da parte del ministero.

La funzione obiettiva dei requisiti prescritti dalle regole e specifiche tecniche risulta, in via di prima approssimazione, quella di assicurare il funzionamento tecnico e la corretta alimentazione dei sistemi informatici predisposti dal Ministero della Giustizia per la ricezione di atti trasmessi telematicamente: una funzione esterna all’atto processuale oggetto di deposito e che nulla aggiunge alla sua riconoscibilità e intelligibilità del suo contenuto argomentativo e, men che meno, alla riconducibilità dello stesso al suo autore.

4. Non sembra seriamente contestabile che l’attività di deposito telematico, in ragione delle prescrizioni formali previste, ne fa emergere la natura di vero e proprio atto processuale, e, in particolare, di un atto a forma vincolata, poiché la legge prescrive espressamente l’osservanza di forme determinate per il suo assolvimento (si veda il contenuto prescrittivo, anche se generico e indeterminato dell’art. 111-bis cod. proc. pen. che rinvia alla disciplina tecnica di settore concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che si occupa, poi, del deposito, di cui descrive la funzione. Il tema di interesse, ancora non sufficientemente esplorato in giurisprudenza, è costituito dal rapporto tra le ipotesi di imperfetto compimento del deposito telematico, in quanto atto del processo, quindi i suoi vizi, e il regime della inesistenza, nullità e/o decadenze processuali alle quali il minuzioso tecnicismo delle attività di gestione telematica del processo ha dato nuovo vigore. Ci si è interrogati sulla possibilità di ricostruire il regime di inesistenza, nullità, invalidità, decadenza dell’atto processuale deposito che si discosti dal modello prescritto dalla normativa specifica di settore e, quindi, delineare una categoria di atto di deposito invalido: se, detto in altri termini, qualsiasi mero discostamento o errore materiale commesso dal depositante nell’inserimento dei dati necessari per il funzionamento dei sistemi informatici – errore che nel deposito analogico sarebbe stato del tutto innocuo ed emendabile – possa inficiare di per sé la validità del deposito telematico.

Tali discostamenti rilevano certamente sul piano della funzionalità e speditezza del processo telematico e, quindi, sulla ragionevole durata del processo poiché la procedura di deposito telematico assolve, come si è detto, ad una funzione ben più ampia rispetto deposito in forma analogica inserendosi in un sistema costruito attraverso la piattaforma informatica.

La risposta al quesito è senz’altro affermativa in presenza di uno specifico regime di invalidità, nullità o decadenza oggetto di disciplina della fonte primaria: si pensi alla disciplina della materia delle impugnazioni recata dagli artt. 582 e 591 cod. proc. pen., che sanziona con la inammissibilità l’impugnazione proposta con mezzi diversi dal deposito sul PDP, diversamente dai casi in cui si riscontra la violazione della disciplina tecnica in materia di deposito, che non costituisce oggetto di una corrispondente e specifica previsione normativa, e che deve necessariamente correlarsi alle previsioni che prevedono le sanzioni di inesistenza, invalidità, nullità dell’atto processuale cui il deposito dell’atto (o documento) è preordinato.

La prima questione, anche se riferita alla disciplina recata dagli artt. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8, d. lgs. n. 150 cit., poste le necessarie differenze, ha già superato il vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 77 del 2026, ha affermato che «non è irragionevole, né contrasta con il diritto di difesa, la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato».

La Corte costituzionale non ha trascurato di sottolineare, nella premessa del ragionamento posto a fondamento della sentenza citata, che la ragionevole durata costituisce un “connotato identitario della giustizia del processo”, oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale, ribadendo «la necessità della riforma del 2022 che, attraverso una scelta di sistema, comporterà il progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all’altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient’affatto secondaria dell’eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese».

L’obiettivo dell’attuazione della ragionevole durata del processo non può, tuttavia, prescindere dal rispetto dei principi di legalità e di effettività della tutela giurisdizionale, principi che renderebbero irragionevole sanzioni processuali per qualsiasi mero discostamento o errore materiale commesso dal depositante nell’inserimento dei dati necessari per il funzionamento dei sistemi informatici. In tal senso si è espressa la Corte Edu che ha evidenziato la necessità di adattare in modo flessibile i requisiti di improcedibilità (la questione era insorta durante la celebrazione di un processo civile in Corte di cassazione e verteva sulla interpretazione dell’art. 369 cod. proc. civ.) durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico tenendo conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie che dovrebbero essere 8utlizzate come strumenti per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e che dovrebbe esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti (C.Edu, I tribunali nazionali, nell’applicare le norme procedurali, secondo tale interpretazione, devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto 5.Sotto l’aspetto dogmatico è ragionevole dubitare, per un verso, che requisiti essenziali di un atto processuale possano essere validamente fissati dalla disciplina tecnica di rango subordinato, anziché dal codice di rito.

Per altro verso, è agevole rilevare che le informazioni strutturate che costituiscono lo schema informatico dell’atto da depositare possono rilevare sul piano della funzionalità e speditezza del processo penale telematico anche se non può dirsi che concorrano al perfezionamento dello scopo tipico del deposito. Lo scopo del deposito telematico va identificato, infatti, non nel mero soddisfacimento della natura digitale, o nell’interesse alla astratta regolarità del processo quanto, piuttosto, nell’attitudine a consentire che l’atto depositato si inserisca validamente nella sequenza procedimentale, rendendo possibile la decifrabilità del suo contenuto al giudice che lo riceve e l’esercizio del contraddittorio, per gli atti che possiedono tale valenza: lo scopo dell’atto, anche ai fini dell’indagine sulla eventuale indispensabilità, oppure mera utilità del requisito formale di volta in volta prescritto per il suo compimento, deve essere identificato con la funzione oggettiva e astratta dell’atto e non con il fine soggettivo e concreto del soggetto che lo ha posto in essere.

Ne consegue che le irregolarità riscontrabili tra la fattispecie materiale cui è preordinato il deposito dell’atto informatico e le regole e specifiche tecniche dettate dalla forma di deposito telematico devono trovare, al di fuori delle ipotesi in cui la disciplina del codice non sia essa stessa precisa a tal riguardo, un inquadramento nelle corrispondenti fattispecie di nullità, o altro vizio processuale, dell’atto o documento oggetto del deposito.

Prima ancora di individuare ipotesi di inesistenza, invalidità, nullità, decadenza dell’atto (processuale) di deposito occorre, dunque, interrogarsi sulla natura di mera irregolarità dell’errore poiché la norma di rango primario, l’art. 111- bis cod. proc. pen., rimanda ad una disciplina regolamentare del ministero della Giustizia che a sua volta demanda la fissazione dei requisiti tecnico-formali del deposito telematico ad un provvedimento dirigenziale di rango ulteriormente subordinato: ne consegue che l’errore non può che essere valutato alla stregua dello statuto generale dei vizi formali, ergo delle regole dettate in materia di nullità dagli articoli 172 e ss. cod. proc. pen. ispirate al principio di tassatività, ovvero delle specifiche disposizioni che, in relazione allo specifico atto o documento oggetto del deposito telematico ne prevedano la inesistenza, nullità, invalidità o la decadenza, e, altresì, verificare la sussistenza di una causa di convalida per raggiungimento dello scopo, oppure dell’efficacia, eventualmente retroattiva, della rinnovazione dell’atto invalido in rapporto ad un’eventuale decadenza già maturata.

Il tema, conclusivamente, è quello delle interferenze che si realizzano tra la disciplina prevista dalla normativa in materia di deposito telematico, primaria o secondaria e regolamentare – secondo il l’inquadramento che si è innanzi accennato – e la disciplina processuale in materia di nullità, nelle varie forme che ammettono la sanatoria, anche per raggiungimento dello scopo dell’atto. Il problema della invalidità – in generale – del deposito telematico potrebbe porsi non soltanto qualora, a fronte dell’ormai indiscriminato obbligo di deposito di atti processuali e documenti in modalità esclusivamente telematica (prescritto dall’art. 111-bis cod. proc. pen, al netto dei cd. malfunzionamenti), il deposito venga erroneamente eseguito in modalità analogica (cfr. Sez. 5, n. 10258 del 14/01/2026, Cicorella, Rv. 289709), ma anche nelle ipotesi in cui risultino violate le prescrizioni formali dettate nella disciplina tecnica ai fini della redazione dell’atto in forma di documento informatico (il suo formato e la sua sottoscrizione) e del conseguente compimento del procedimento di deposito telematico dell’atto stesso. A tal fine si deve tenere conto anche delle specifiche indicazioni che emergono dalle regole e specifiche tecniche nell’inquadramento delle divergenze rispetto al modello, indicazioni che, di per sé stesse, prevedono la possibilità di meri errori o anomalie del procedimento di deposito – anche definiti cd. bloccanti -, che, tuttavia, non sono qualificabili come ipotesi di nullità processuale e che non impediscono, e, anzi, impongono, alla cancelleria di accettare l’atto, segnalando ogni informazione utile al giudice, al quale deve essere riservata ogni valutazione sulle conseguenze giuridiche dell’errore.

La modalità telematica non ha, in altri termini, svalutato la funzione tipica assegnata al deposito degli atti processuali perché essa non è che un mezzo per garantire il tradizionale fine della presa di contatto con l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto depositato alle controparti processuali: la violazione della disciplina tecnica non preclude affatto che il deposito assolva alla sua funzione tipica di far pervenire all’ufficio giudiziario un atto lavorabile dalla cancelleria e pienamente comprensibile dal giudice e dalle controparti. La giurisprudenza civile (Sez. 2 civ., n. 12090 del 6 maggio 2024, non mass. sul punto) ha affrontato, risolvendolo in senso marcatamente antiformalistico, la questione del deposito di un atto (la memoria illustrativa in vista dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. pen.) in cui era indicato un diverso numero di ruolo, rispetto a quello di pertinenza, inquadrandola quale mera irregolarità, sul duplice presupposto che manca una espressa comminatoria di nullità del vizio in questione e che poteva dirsi in concreto raggiunto lo scopo del deposito telematico, identificabile nella presa di contatto tra parti e ufficio giudiziario e nella possibilità che l’atto risultasse consultabile dalle controparti una volta che fosse stato inserito nei registri informatizzati dell’Ufficio a seguito della ricevuta di avvenuta consegna del deposito, evidenziando, infine, che l’errore del deposito non aveva arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa, non essendo previsto dalla legge nel giudizio di legittimità uno spazio di replica della controparte avverso l’altrui memoria illustrativa.

Analogo l’indirizzo è stato seguito da altre decisioni della Corte di cassazione (Sez. 1, civ. n. 15243 del 12/05/2022, Rv. 664770-01; Sez. 6 civ., n. 31371 del 24 ottobre 2022, non mass.), relative alla fattispecie del deposito telematico effettuato presso un registro di cancelleria diverso da quello pertinente (volontaria giurisdizione anziché affari contenziosi, nel primo caso, contenzioso anziché lavoro, nella seconda ipotesi), accogliendo, in tali casi, l’istanza di rimessione in termini formulata dai depositanti.

La Corte ha ritenuto che, anche in tali casi, l’errore che affligge il deposito integra una mera irregolarità difettando una espressa comminatoria di nullità e potendo comunque dirsi raggiunto lo scopo dell’atto depositato. 6.La natura processuale dell’atto di deposito implica, infine, che il vizio che inficia eventualmente l’atto di deposito – la sua inammissibilità, la tardività rispetto ai termini processuali o l’eventuale irregolarità della firma digitale – non possa essere sanzionata con il rifiuto da parte della cancelleria (o della segreteria) ma deve essere oggetto specifico di valutazione del giudice: in tal senso la circolare del Ministero della Giustizia (DAG) del 9 febbraio 2024, prescrive che il personale di cancelleria e di segreteria non ha un potere discrezionale di rifiuto degli atti, potendo rifiutare l’atto solo in presenza delle cd. anomalie bloccanti codificate dal Ministero, limitate alle sole ipotesi in cui risulta materialmente impossibile collegare l’atto o il documento al fascicolo di riferimento, con le precisazioni che, come si è anticipato, la giurisprudenza civile non ha mancato di evidenziare: in ogni caso, anche in presenza di cd. anomalie bloccanti, in presenza di vizi formali o dubbi sulla regolarità del deposito la cancelleria o la segreteria sono tenute ad accettare l’atto e a sottoporre la questione al giudice titolare del fascicolo o al Pubblico Ministero, nella fase delle indagini, per le loro determinazioni: l’atto di deposito è, infatti, come evidenziato dalla Corte Edu nella sentenza innanzi richiamata, strumentale all’esercizio dei diritti processuali delle parti che, pertanto, richiede la supervisione del giudice.

7. Poste queste premesse, emerge evidente la fondatezza del ricorso del Pubblico Ministero i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perché le argomentazioni svolte si incentrano su un dato comune e sull’evidente errore in cui il Giudice per le indagini preliminari è incorso valorizzando, ai fini della ritenuta tardività del deposito della richiesta di convalida, il deposito del fascicolo cartolare relativo alla richiesta, avvenuto alle ore 8:52 del g. 8 giugno 2026, ma trascurando l’esame di una circostanza di assoluto rilievo ai fini della tempestività della richiesta costituita dall’avvenuto inoltro della richiesta di convalida dell’arresto, mediante deposito telematico, registrato alle ore 13:36 del 6 giugno 2026, quindi nel rispetto del termine di 48 ore dalla esecuzione dell’arresto, richiesta contenuta in un unico e contestuale atto relativo anche alla richiesta di applicazione della misura cautelare.

Non vi è dubbio, invero, che il deposito degli atti penali, fra i quali le richieste rivolte dal Pubblico Ministero al giudice delle indagini preliminari, debba essere effettuato telematicamente ex art. 111-bis cod. proc. pen. e che tale deposito riguardi ogni atto di cui sia prevista la trasmissione, tra cui, ex art. 390 cod. proc. pen., la richiesta di convalida dell’arresto.

Il fatto che la consegna materiale del fascicolo sia avvenuta alla riapertura degli Uffici (come da deposito di pervenuto sul frontespizio del fascicolo) non rileva rispetto all’adempimento sopra indicato.

Dalla documentazione allegata dal Pubblico Ministero e, in particolare, dal cd. storico del fascicolo GIP, estratto dall’APP, risulta certamente annotata la trasmissione della richiesta alle ore 13:36 del 6 giugno 2026, quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 390 cod. proc. pen.

Il Pubblico Ministero ha svolto accertamenti ulteriori, volti a verificare se la richiesta non fosse stata visibile lato cancelleria del giudice per le indagini preliminari perché rubricata sotto la voce “richiesta di applicazione di misura”, e non come “atto urgente”, ovvero se la mancata visualizzazione fosse dovuta al malfunzionamento del sistema applicativo dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari che, pur avendo registrato l’inoltro, non l’aveva reso visibile. Si tratta, tuttavia, di aspetti irrilevanti poiché la richiesta di convalida dell’arresto era contenuto in un unitario atto, contenente anche la richiesta di applicazione della misura, atto che, come si evince dalle precisazioni della cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, era certamente pervenuto e visibile alla cancelleria, ma che risultava registrato solo in corrispondenza della voce “richiesta di applicazione di misura cautelare”: in ogni caso il Giudice per le indagini preliminari, con l’ordinanza di non convalida, non ha neppure preso in considerazione tali circostanze di fatto, che, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso e negli atti allegati, erano state dedotte nel corso dell’udienza dal Pubblico Ministero e che sono accertate attraverso la certificazione dello storico dell’applicativo che dava atto del pervenimento della richiesta di convalida dell’arresto che, tuttavia, risultava scaricata solo alla voce “richiesta di applicazione misura cautelare” perché contenuta in un atto unitario relativo anche alla richiesta, contestuale, di applicazione della misura, annotazione di cui il Pubblico Ministero, la mattina del 6 giugno 2026, al momento del deposito del fascicolo cartaceo, aveva chiesto l’aggiornamento anche con la indicazione della richiesta di “atto urgente” ( relativa alla convalida dell’arresto). Va ricordato che il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida di arresto o fermo, da parte del pubblico ministero, a pena di inefficacia dell’arresto e obbligo di liberazione immediata, comminati dall’art. 390 cod. proc. pen., va computato con riguardo al momento in cui la richiesta perviene all’ufficio del giudice per le indagini preliminari: le disposizioni in materia impongono una scansione temporale rigidissima e inderogabile poiché le misure precautelari dell’arresto in flagranza e del fermo rappresentano le eccezioni più incisive al principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall’art. 13 della Costituzione.

Rileva il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si era ritenuto che il deposito della richiesta di convalida, non richiedendo una contestuale attività positiva dell’ufficio ricevente, potesse essere effettuata anche via telefax (Sez. 3, n. 44417 del 14/10/2003, Spyridakis, Rv. 226545): il principio valorizzava il dato formale del pervenimento materiale della richiesta presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari in una materia, quella della libertà personale, in cui il rispetto dei termini è essenziale ma si tratta di un principio che conserva la sua validità anche in relazione all’inoltro a mezzo telematico, quando, come nel caso in esame, sia accertato l’effettivo e tempestivo inoltro della richiesta di convalida dell’arresto all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, essendo irrilevante la necessità di provvedere alla corretta canalizzazione della richiesta, anche come “atto urgente”, per procedere agli adempimenti successivi e connessi e, fra questi, la fissazione dell’udienza e il deposito del provvedimento, trattandosi di attività che possono essere disposte, come nel caso in esame è avvenuto, a seguito della mera correzione della procedura informatica e sdoppiamento delle richieste, contenute in un unico e unitario atto, certamente allegato alla trasmissione eseguita con deposito mediante applicativo.

Nel caso in esame non si discute del perfezionamento della ricezione della richiesta – che, come si è detto, è attestata dal certificato storico di accettazione, lato ufficio del giudice per le indagini preliminari – ma di un mero errore consistito nell’inoltro di un unico atto, certamente pervenuto alla cancelleria e, dunque, depositato in data certa, deposito che, tuttavia, avrebbe dovuto essere formalizzato mediante l’attivazione di una duplice canalizzazione. Le descritte modalità di trasmissione hanno dato luogo ad una mera irregolarità (di cui neppure è predicabile che sia in contrasto con le specifiche tecniche ministeriali per l’attuazione del Processo Penale Telematico e il deposito sul Portale Deposito atti Penali regolamentate dal provvedimento direttoriale della DGSIA del 7 agosto 2024, emanato in attuazione del D.M. n. 217/2023, poiché non si tratta di un errore cd. bloccante) e la difformità in questione non ha frustrato la produzione degli effetti tipici del deposito, non impedendo che l’atto depositato (pur imperfetto sotto il profilo della registrazione) sia pervenuto all’ufficio destinatario, sia stato comunque identificabile dalla cancelleria e pienamente comprensibile nei suoi contenuti dal giudice.

Del resto, il deposito telematico aveva superato i controlli previsti dal sistema informatico ministeriale ed era stato accettato dalla cancelleria ma inserito nel fascicolo informatico della sola richiesta della misura cautelare, il che non determina, secondo il ragionamento svolto ai punti 4 e 5 che precedono, alcuna nullità, che non è espressamente prevista, né determina la inesistenza dell’atto che ha, in concreto, raggiunto lo scopo del deposito (telematico), identificabile nella messa a disposizione dell’arrestato al giudice per le indagini preliminari, anche tenuto conto che in tale ufficio è prevista la creazione di un unitario fascicolo processuale contenente tutti gli atti delle indagini preliminari che confluiscono dinanzi al giudice e che, in concreto, ha generato un unico fascicolo in cui è confluita anche la richiesta di convalida del sequestro, oggetto di deposito autonomo.

Le modalità del deposito della richiesta – che, dal punto di vista del deposito informatico rendeva necessario il deposito di due distinte richieste per generare automaticamente l’iter delle successive attività del Giudice – non sposta il momento temporale rilevante ai fini della tempestività del deposito eseguito mediante caricamento diretto degli atti su portale dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ove la richiesta è pervenuta ed era visibile dalla cancelleria e dal Giudice per l’adozione dei provvedimenti successivi e la fissazione dell’udienza di convalida.

Deve, pertanto, affermarsi che costituisce una mera irregolarità il deposito telematico della richiesta di convalida di arresto pervenuta all’ufficio del giudice per le indagini preliminari entro il termine di 48 ore dall’esecuzione dell’arresto e contenuta in un unico e unitario atto relativo alla richiesta di applicazione di misura cautelare, essendo irrilevante la necessità di provvedere alla corretta canalizzazione della richiesta, anche come “atto urgente”, per procedere agli adempimenti connessi – e, fra questi, la fissazione dell’udienza, il deposito in favore del difensore e il deposito del provvedimento conclusivo – trattandosi di attività che possono essere eseguite attraverso la mera correzione della procedura informatica e sdoppiamento delle richieste.

Manca, infatti, una espressa comminatoria di nullità o decadenza del vizio in questione e attraverso il deposito telematico dell’unico e contestuale atto, contenente sia la richiesta di convalida dell’arresto che quella di applicazione della misura, può dirsi in concreto raggiunto lo scopo del deposito telematico, identificabile nella messa a disposizione del “suo” giudice della persona arrestata ai fini della verifica, attraverso la procedura partecipata, della legittimità della misura precautelare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza di non convalida impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Siracusa.

Così deciso il 6 ottobre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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