Cassa economale inutilizzabile per sussidi agli indigenti: conto irregolare senza discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 76 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cassa economale è gestione di cassa in regime di anticipazione, di carattere derogatorio rispetto alla programmazione e all’ordinario procedimento di spesa, e può essere utilizzata esclusivamente per le spese tassativamente previste dal regolamento di economato. L’art. 153 TUEL ne circoscrive l’ambito alle spese di ufficio di non rilevante ammontare che richiedono urgenza di liquidazione, sicché la costituzione di fondi di cassa per l’erogazione di contributi di sostegno al reddito contrasta con la natura tipica dell’istituto. Alla lacuna regolamentare non si sopperisce mediante interpretazione analogica o ampliativa delle disposizioni sui fondi economali, di stretta e tassativa applicazione. La relazione dell’organo di controllo interno, richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non integra una condizione di procedibilità, ma è adempimento obbligatorio e elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze; una mera attestazione di conformità del responsabile finanziario non ne soddisfa il contenuto. Il conto che presenti tali irregolarità non può essere approvato né può disporsi il discarico dell’agente.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione il conto giudiziale reso dall’agente contabile del Settore Servizi sociali di un Comune per la gestione delle spese relative ai “sussidi a persone indigenti” dell’esercizio 2016. Il conto era presentato privo della documentazione minima di verifica, poi integrata su richiesta istruttoria, tranne la relazione dell’organo di controllo interno, sostituita da una dichiarazione di conformità del responsabile del servizio finanziario.

La gestione era strutturata su un’anticipazione iniziale di 4.000 euro, seguita da rimborsi periodici e dalla restituzione integrale dell’anticipazione. Secondo il deferimento, le elargizioni in contanti a persone indigenti non rientravano tra le spese consentite per cassa. L’agente ha sostenuto la conformità della gestione alle indicazioni della ragioneria comunale, chiedendo il discarico senza addebiti. Il Comune ha ammesso la prassi applicativa, annunciando l’adeguamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni. La prima concerne la relazione dell’organo di controllo interno: il deposito è adempimento specifico, distinto dalla parificazione del conto, richiesto dall’art. 139, comma 2, c.g.c. La Sezione ha già escluso che integri condizione di procedibilità, ribadendone tuttavia l’obbligatorietà e la funzione di elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze, in linea con l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione. L’attestazione depositata ex post dal responsabile finanziario non indica metodologia del controllo, elementi esaminati, scritture e documentazione verificate: l’obbligo resta inadempiuto.

La seconda questione riguarda la natura della gestione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’agente, si tratta di gestione economale, come confermano la determinazione di anticipazione, il trattamento contabile dei servizi conto terzi e le scritturazioni di rimborso.

Le spese rendicontate trovano fondamento nell’art. 15 del regolamento comunale sui contributi straordinari. La norma non prevede alcuna erogazione “pronto cassa” né una speciale disciplina di pagamento, e rinvia alle procedure dei capi precedenti, che di regola impongono il pagamento tramite tesoriere. Il regolamento, osserva la Corte, non chiarisce le modalità del pagamento in contanti né la nozione di “disponibilità esistente”.

L’istituzione di una cassa finalizzata alla creazione di liquidità per i contributi va quindi ricondotta al risalente regolamento di economato, il cui art. 8 elenca tassativamente le ipotesi di pagamento per cassa. Il regolamento di contabilità conferma il limite, richiamando il solo regolamento di economato. La cassa economale trova giustificazione unicamente nell’esigenza di fronteggiare con immediatezza le spese necessarie al funzionamento degli uffici, non l’erogazione di servizi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. L’economo non può distrarre il fondo per spese non previste, né utilizzarlo per aggirare le regole sull’assunzione dell’impegno mediante artificiosa parcellizzazione.

Alla lacuna regolamentare non si sopperisce con interpretazione analogica o ampliativa di disposizioni derogatorie e di stretta applicazione. Il conto presenta inoltre ulteriori criticità, poiché l’art. 4/2 del principio contabile impone la restituzione entro l’esercizio delle somme non spese: la gestione economale è per natura annuale e deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui. Il conto è pertanto irregolare, non può essere approvato e non può dispersi il discarico dell’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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