Ordinanze di messa in sicurezza: competenza del dirigente, non del sindaco (TAR Calabria n. 821 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone un pericolo grave ed imminente per la sicurezza pubblica connotato da eccezionalità e straordinarietà, nonché l’impossibilità di fronteggiarlo con gli ordinari strumenti amministrativi e la necessaria provvisorietà dei relativi effetti. In difetto di tali presupposti, il provvedimento che impone la messa in sicurezza di un manufatto pericolante non è riconducibile alle ordinanze extra ordinem ed è correttamente adottato dal dirigente nell’ambito delle funzioni di gestione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’azione amministrativa quando il destinatario abbia avuto aliunde conoscenza del procedimento e non alleghi elementi conoscitivi che avrebbero potuto mutare il contenuto del provvedimento. L’ordine di messa in sicurezza può essere diretto non solo verso il proprietario, ma anche verso il soggetto che ha la materiale disponibilità del bene.
Il Fatto
Il settore gestione del territorio del Comune di Catanzaro segnalava, con nota del 4 novembre 2021, che un muro di contenimento in cemento armato posto a sostegno del piazzale retrostante alcuni fabbricati risultava inclinato e pericolante, con rischio per il transito e la sosta nella sottostante via pubblica. Con ordinanza dirigenziale n. 1 del 24 dicembre 2021 l’ente disponeva la rimozione dei veicoli e l’interdizione al parcheggio e al transito pedonale sino alla definitiva messa in sicurezza del muro, ordinando al Condominio ricorrente di provvedere in solido alla sistemazione del manufatto entro trenta giorni.
Il Condominio impugnava l’ordinanza e la nota presupposta davanti al TAR Calabria, deducendo l’incompetenza del dirigente rispetto al sindaco, la violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 legge n. 241 del 1990 e il difetto di legittimazione passiva, assumendo che il muro appartenesse alla società costruttrice. Si costituivano il Comune e i controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il ricorso nella parte relativa alla nota del 4 novembre 2021, qualificata come atto endoprocedimentale di mera proposta, privo di capacità lesiva, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 maggio 2023, n. 4406/2023.
Nel merito, la censura di incompetenza è disattesa. Il provvedimento non è ascrivibile alle ordinanze di contingibilità ed urgenza: il loro presupposto costitutivo richiede non solo un pericolo grave ed imminente, ma anche il carattere di eccezionalità e straordinarietà e l’impossibilità di fronteggiarlo con gli strumenti ordinari (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, sent. 1 marzo 2023, n. 1315/2023), oltre alla necessaria provvisorietà degli effetti (Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 2 gennaio 2024, n. 5/2024). Nessun elemento è ravvisabile nel caso concreto, essendo l’atto correttamente adottato dal dirigente in coerenza con l’art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001 e con l’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000.
Quanto alle garanzie partecipative, la questione dello stato del muro era pacificamente nota al Condominio da anni, per le precedenti ordinanze dirigenziali e per l’assemblea straordinaria convocata dall’amministratore. L’omissione della comunicazione di avvio non è causa di illegittimità quando il destinatario abbia avuto aliunde conoscenza del procedimento (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 marzo 2009, n. 1207/2009); l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990 esclude comunque l’annullamento se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, con onere del privato di allegare gli elementi che avrebbero potuto influire (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, sent. 27 marzo 2023, n. 1002/2023).
Il terzo motivo è respinto sul rilievo che l’ordine di messa in sicurezza può essere diretto anche verso il soggetto che ha la disponibilità del bene, non solo verso il proprietario (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, sent. 1 agosto 2019, n. 4227/2019). Il Condominio ha piena disponibilità dell’area e del muro. L’accertamento della titolarità dominicale, estraneo al giudizio ex art. 8 c.p.a., rileva solo per l’imputazione degli oneri economici. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.