Cassa integrazione e intemperie stagionali: irrilevante l’imprevedibilità del maltempo prevedibile (Cons. Stato n. 376 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le intemperie stagionali costituiscono causa di integrazione salariale ordinaria solo quando l’evento sia transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti, secondo l’art. 11 d.lgs. n. 148/2015. La non imputabilità richiede l’involontarietà della situazione e la sua non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti, come precisato dal d.m. n. 95442 del 15 aprile 2016. Il carattere eccezionale del maltempo va valutato secondo i dati di comune esperienza del luogo in cui si eseguono le lavorazioni. Non integra la fattispecie la sospensione determinata da condizioni atmosferiche prevedibili, rispetto alle quali la scelta della tempistica esecutiva costituisca scelta organizzativa dell’impresa. Esclusa la imprevedibilità dell’evento, diventa irrilevante accertare se i lavori fossero già stati interrotti da un precedente ordine di servizio.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale presenta due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in relazione alla sospensione dei lavori di intonacatura interna in un cantiere montano, in val di Fiemme, determinata dalle avverse condizioni atmosferiche invernali. L’INPS rigetta le istanze sul rilievo che la sospensione fosse imputabile all’impresa, per aver scelto di eseguire opere edili in quota nel periodo invernale.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, ravvisando un difetto di motivazione del diniego e negando che la motivazione potesse essere integrata in giudizio con il riferimento alla prevedibilità del maltempo. L’istituto propone appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442 del 15 aprile 2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto il vizio di inintelligibilità addotto dall’appellato. Dal tenore complessivo dei provvedimenti si coglie con chiarezza il riferimento alla prevedibilità del maltempo in Trentino nel mese di dicembre, cosicché non v’è dubbio sulla ragione del rigetto. La censura di difetto motivazionale, accolta in primo grado, non è dunque condivisibile.
Passando al merito, i giudici ricostruiscono il perimetro della norma. L’art. 11, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 richiede che la situazione aziendale dipenda da eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Il decreto ministeriale attuativo chiarisce che la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.
L’evento meteorologico invocato non soddisfa tale requisito. Le lavorazioni si svolgevano in territorio montano, a oltre mille metri sul livello del mare, dove nei mesi invernali la temperatura scende abitualmente sotto lo zero. Secondo i dati di comune esperienza della zona, il verificarsi di condizioni rigide non può qualificarsi come imprevedibile. La situazione è quindi certamente ascrivibile alle scelte dell’impresa e della direzione lavori.
La tempistica rischiosa prescelta per l’esecuzione dei lavori non può tradursi nella valorizzazione di una circostanza imprevedibile cui collegare la sospensione dell’attività e il conseguente accesso alla integrazione salariale. Il Collegio applica qui il principio della ragione più liquida: esclusa l’imprevedibilità dell’evento, non è dirimente accertare se i lavori fossero già stati interrotti dall’ordine di servizio del 10 dicembre 2022 con cui il direttore dei lavori aveva rappresentato l’impossibilità di operare nel mese di dicembre.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. La natura della pretesa e la precedente concessione della CIGO nelle stesse condizioni giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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