Cessazione della materia del contendere per modifica in autotutela del bando (TAR Molise n. 35 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, in forza di un nuovo assetto conseguente a un ulteriore provvedimento della P.A. che interviene nel rapporto in contestazione. La sopravvenuta revisione in autotutela della clausola del bando che escludeva il ricorrente, accompagnata dalla contestuale riapertura dei termini di partecipazione, comprova in modo inequivoco la cessazione della materia del contendere. I presupposti di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. risultano pertanto integrati. La declaratoria consegue alla richiesta della parte e all’immediatezza dell’annullamento in autotutela, che giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il bando del Comune di Venafro per l’erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431, approvato con determina dirigenziale n. 643 R.U.S. del 19.10.2023.

Il gravame, affidato a un unico motivo rubricato violazione di legge e applicazione di norma incostituzionale, ha avversato la previsione dell’art. 1, lettera a), del bando, che ammetteva il cittadino extracomunitario solo se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, richiamando l’art. 11, comma 13, della legge n. 133/2008. L’Amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita. In corso di causa il Comune ha modificato in parte qua il bando, eliminando il requisito contestato e riaprendo i termini di partecipazione; il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la trattazione della causa alla prima camera di consiglio utile ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., in considerazione della possibilità di definire immediatamente il giudizio. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento della P.A. che interviene nel rapporto in contestazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5914/202; TAR Lazio, Sez. I, n. 5727/2023).

Nel caso concreto, la sopravvenuta revisione della clausola del bando contestata, accompagnata dalla contestuale riapertura dei termini, è stata ritenuta idonea a permettere anche l’accesso alla procedura del ricorrente. Tale sopravvenienza comprova inequivocabilmente la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con la dichiarazione in atti, ha egli stesso ritenuto soddisfatto in modo pieno e irretrattabile l’interesse legittimo esercitato, secondo il richiamo a TAR Lazio, Sez. II, n. 15350/2022.

I presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. sono dunque pienamente integrati. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato cessato nella materia del contendere, con compensazione integrale delle spese, considerata l’immediatezza dell’annullamento in autotutela.

Il Collegio ha inoltre liquidato il compenso in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione dell’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2020 e dei parametri del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell’impegno defensionale di rilievo minimo, nell’importo di euro 1.300 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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