Cumulo alla rinfusa e sostituzione del progettista: limiti e istruttoria (Cons. Stato n. 1187 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel vigore del d.lgs. n. 50/2016 il cumulo alla rinfusa opera in modo generalizzato per tutti i requisiti idoneativi dei consorzi stabili, in ragione della comune struttura di impresa che li caratterizza. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 225, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023, provvista di efficacia retroattiva, conferma che, ove il consorzio possieda in proprio la qualificazione richiesta, è irrilevante l’assenza del requisito in capo alla consorziata indicata come esecutrice. Il difetto dei requisiti generali dei progettisti esterni non è invece irrilevante: la loro sostituzione è ammessa entro il limite inderogabile dell’aggiudicazione, sempre che non comporti una modificazione sostanziale dell’offerta. In tema di irregolarità fiscali, solo le violazioni definitivamente accertate oltre la soglia di legge determinano esclusione automatica; quelle non definitive richiedono una valutazione motivata della stazione appaltante.
Il Fatto
Un consorzio stabile secondo classificato impugna l’aggiudicazione di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, disposta in favore di altro consorzio. Con ricorso e motivi aggiunti contesta la carenza dei requisiti generali e speciali dei progettisti indicati, la mancanza della figura dell’archeologo nel gruppo di lavoro, l’insufficienza dei servizi analoghi dimostrati e l’esistenza di irregolarità fiscali a carico di alcuni soggetti coinvolti.
Il TAR Campania respinge il ricorso. Nel frattempo una precedente sentenza di annullamento degli atti di gara viene travolta dalla rinuncia al ricorso e dall’annullamento senza rinvio in appello, con reviviscenza della procedura. Il consorzio appellante ripropone in appello le doglianze, articolando cinque motivi e chiedendo l’istruttoria sulle rateizzazioni fiscali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio di Stato ritiene superata la questione di inammissibilità dell’appello per mancato tempestivo deposito della sentenza di primo grado. L’Adunanza Plenaria n. 4 del 2025 ha escluso che il deposito della sentenza impugnata, ex art. 94 c.p.a., condizionI la procedibilità del gravame.
Passando alle eccezioni dell’aggiudicatario, il Collegio accoglie quella di difetto di interesse sui motivi riferiti all’impresa esecutrice. L’avvalimento permanente è stato speso ad abundantia, perché il consorzio possiede in proprio l’attestazione SOA per la categoria richiesta. Trova applicazione l’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, già letta da Cons. Stato n. 11106 del 2023 e da Cons. Stato n. 9036 del 2023. Le censure sui requisiti morali dei soggetti ausiliari sono pertanto inammissibili.
È invece infondata l’eccezione speculare sui progettisti. Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali e speciali, e la sua sostituzione non è libera. Da Cons. Stato n. 1226 del 2025 si ricava che il limite temporale per ogni misura correttiva, compresa la modificazione soggettiva, è l’adozione dell’aggiudicazione. Il principio del risultato e il principio della fiducia, pur codificati dal d.lgs. n. 36/2023, operano in via interpretativa anche sulle gare anteriori. La sostituzione post-aggiudicazione non è ammissibile come misura di self cleaning, e resta comunque da verificare l’assenza di modificazione sostanziale dell’offerta.
Nel merito, il motivo sull’archeologo è respinto: la lex specialis distingue il raggruppamento di progettazione dal gruppo di lavoro, e le indagini archeologiche sono attività distinte dalla progettazione. Il motivo sui servizi analoghi è inammissibile per genericità, non avendo l’appellante assolto l’onere di allegazione né precisato il livello dei servizi contestati. Quanto alle irregolarità fiscali, la Corte distingue le violazioni definitivamente accertate, soggette alla soglia dei 5.000 euro ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e confermate da Corte cost. n. 138 del 2025, da quelle non definitive, che richiedono una valutazione motivata della stazione appaltante. Ritiene pertanto di disporre istruttoria a cura di ACaMIR, con richiesta all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate Riscossione sulle date di notifica, ricorso e rateizzazione, rinviando il prosieguo all’udienza del 16 aprile 2026.
Nota della Redazione
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