Catasto prova presuntiva di proprietà ICI e obbligo di esaminare prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 27122 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altro diritto reale sull’immobile, che ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 integra il presupposto impositivo, può essere provata dall’ente impositore anche mediante le annotazioni dei registri catastali. Tali risultanze, essendo preordinate a fini squisitamente fiscali, non costituiscono prova dei predetti diritti, ma fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria. Ove questa sia ritualmente offerta, il giudice di merito non può ometterne l’esame: l’attribuzione di valore decisivo al solo dato catastale e la mancata valutazione delle trascrizioni e della documentazione notarile prodotte integrano la violazione dei criteri legali di accertamento della proprietà e l’omesso esame di fatti decisivi. La sentenza che si limiti a qualificare una documentazione come “insufficiente” e l’altra come “idonea”, senza esplicitare il percorso logico seguito, è cassata con rinvio.
Il Fatto
La controversia origina da due avvisi di accertamento con i quali, nel gennaio 2017, la concessionaria del Comune ha richiesto a due contribuenti il pagamento dell’ICI per l’anno 2011, in relazione a un immobile censito al foglio 45, particella 46.
I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo il difetto del presupposto soggettivo: non erano mai stati proprietari di quel bene, avendo posseduto in passato un diverso immobile, censito al foglio 46, alienato integralmente nel 1976 e nel 1977. Hanno eccepito in subordine decadenza e prescrizione. La Commissione tributaria provinciale ha respinto l’eccezione di legittimazione passiva sulla base delle risultanze catastali, ma ha accolto il ricorso per intervenuta decadenza. La Commissione regionale, in accoglimento dell’appello incidentale dell’ente, ha escluso la decadenza e ha rigettato l’appello principale, reputando insufficiente la documentazione dei contribuenti e idonea quella catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi terzo e quarto, in applicazione del principio della ragione più liquida, dichiarandoli fondati e assorbenti rispetto ai primi due.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione delle risultanze catastali. Richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 5316 del 2019, Cass. n. 13061 del 2017, Cass. n. 14420 del 2010), il Collegio ribadisce che le annotazioni dei registri catastali non valgono come prova della titolarità del diritto reale, ma fondano una presunzione de facto di veridicità, superabile mediante prova contraria.
Su questo schema si innesta la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 e delle norme sulla trascrizione. I giudici di legittimità rilevano che i contribuenti avevano provato l’acquisto del bene iscritto al foglio 46 e dedotto lo scioglimento della comunione, con successiva cessione a terzi; l’ente impositore aveva invece valorizzato attestazioni catastali relative al diverso foglio 45.
Il punto decisivo è processuale. La prova contraria è stata ritualmente offerta, ma il giudice del gravame non l’ha valutata: ha attribuito rilievo dirimente al solo dato catastale, omettendo l’esame delle note di trascrizione degli atti del 1976 e del 1977 e della certificazione notarile attestante l’assenza di titoli di proprietà. Da qui il duplice vizio: l’inversione dei criteri legali di accertamento della proprietà e l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma I, n. 5, c.p.c.
Conseguono l’accoglimento dei motivi terzo e quarto, l’assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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