Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 26498 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione, e la richiesta si intende validamente formulata anche in mancanza dell’esplicita attestazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari. Il procedimento di correzione è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una contribuente titolare di impresa individuale, ha proposto istanza per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Cassazione. Con quel provvedimento la Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, aveva condannato l’ente impositore alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente.
La Corte aveva tuttavia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che pure ne aveva fatto richiesta nel controricorso con la formula “con distrazione”. Da qui l’istanza di correzione, decisa con il provvedimento in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame degli atti e conferma che il difensore aveva effettivamente richiesto nel controricorso la liquidazione delle spese in suo favore mediante l’espressione “con distrazione”. Il dato testuale è sufficiente a fondare l’istanza.
Il collegio richiama quindi il principio consolidato: in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Lo afferma, tra le altre, Cass. n. 12437 del 17.05.2017, ribadito da Cass. sez. L n. 15302 del 31.05.2023 e da Cass. Sez. Un. n. 31033 del 27.11.2019. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., tutela il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce rapidamente al difensore distrattario un titolo esecutivo ed è applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ..
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione. La richiesta di distrazione è validamente formulata anche senza l’esplicita attestazione dell’avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari, perché tale attestazione è implicitamente contenuta nella domanda.
Quanto al rito, il collegio osserva che il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Non si distingue, pertanto, una proposizione “in proprio” dell’istanza da una in rappresentanza della parte. Il contraddittorio resta validamente instaurato con la comunicazione di cancelleria ai difensori.
Il provvedimento di correzione spetta al collegio della sezione che ha pronunciato il decreto da correggere, in virtù dell’esplicita menzione nell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. n. 32770/2024). Il ricorso è pertanto accolto: il dispositivo della precedente ordinanza va integrato con l’aggiunta, dopo le espressioni “e oneri di legge”, della formula “, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione