Prova della cessione in blocco e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. 1 n. 16360/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il cessionario che agisca per il recupero del credito ha l’onere di provare l’inclusione del credito stesso nell’operazione di cartolarizzazione, salvo che il debitore ceduto non lo abbia riconosciuto. La produzione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da sola, non è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario quando il debitore contesti specificamente l’esistenza o l’inclusione del credito, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel cui ambito l’avviso può rivestire valore indiziario ma non probatorio pieno. La valutazione del giudice di merito in ordine alla sufficienza degli elementi probatori offerti dal cessionario per dimostrare la propria legittimazione costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, e non può essere sindacata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma eventualmente solo ai sensi del n. 5 della medesima disposizione.
Il Fatto
Una società di cartolarizzazione, quale cessionaria di un credito vantato da Unicredit, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione al passivo per un credito derivante da un rapporto di mutuo e da un conto corrente. Il Giudice Delegato rigettava l’istanza, rilevando la mancata allegazione dei conteggi ex art. 2855 c.c. per il mutuo e la mancata produzione del contratto e degli estratti conto per il conto corrente. Il Tribunale, in sede di opposizione, confermava il rigetto, ritenendo altresì non provata la legittimazione attiva della cessionaria, che si era limitata a produrre l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza dimostrare che il credito in questione fosse effettivamente compreso tra quelli ceduti. La cessionaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 58 TUB e dell’art. 1264 c.c., sostenendo che l’avviso in G.U. fosse sufficiente a provare la cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di cessione in blocco, il cessionario ha l’onere di provare l’inclusione del credito nell’operazione di cartolarizzazione, specialmente quando il debitore ceduto contesti specificamente l’esistenza o l’inclusione del credito. La produzione del solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a tal fine, potendo rivestire al più valore indiziario, ma non probatorio pieno, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. La Cassazione ha distinto il caso in cui la contestazione riguardi l’esistenza stessa del contratto di cessione (in cui è necessaria la prova documentale) da quello in cui si contesti la mera inclusione del credito tra quelli indicati (in cui l’avviso può essere valutato come indizio).
La Corte ha poi rilevato che il Tribunale aveva ritenuto non provata la legittimazione attiva della cessionaria, e tale valutazione, essendo un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, come nella specie. La ricorrente, infatti, aveva proposto una contestazione sulla valutazione del contenuto della pubblicazione in G.U., sollecitando un nuovo scrutinio della quaestio facti, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che il fallimento fosse decaduto dalla possibilità di eccepire il difetto di legittimazione attiva, poiché tale eccezione è rilevabile anche d’ufficio, e in ogni caso era stata tempestivamente sollevata.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio del cessionario in caso di cessione in blocco: L’avvocato che assiste il cessionario di un credito cartolarizzato deve, in caso di contestazione, produrre non solo l’avviso di cessione pubblicato in G.U., ma anche ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione (contratti di cessione, documentazione interna della banca, attestazioni della società di servicing, ecc.), per evitare che il giudice ritenga non provata la legittimazione attiva.
- Contestazione specifica della legittimazione attiva: L’avvocato del debitore (o del fallimento) deve eccepire tempestivamente e specificamente il difetto di legittimazione attiva del cessionario, contestando l’inclusione del credito nell’operazione di cartolarizzazione, poiché una contestazione generica o tardiva potrebbe essere superata dalla produzione di altri elementi indiziari, mentre una contestazione specifica impone al cessionario l’onere di una prova più rigorosa.
- Sindacabilità della valutazione del giudice di merito: La valutazione del giudice di merito sulla sufficienza della prova della cessione è un accertamento di fatto e può essere censurata in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria), e non ai sensi del n. 3 (violazione di legge); l’avvocato che intenda impugnare una sentenza che rigetti la prova della cessione deve formulare il motivo di ricorso in modo appropriato, contestando il vizio motivazionale.
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Nota della Redazione
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