La revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di merito, non al giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 8557 del 06.04.2026)
Spetta al giudice di merito procedente, e non alla Corte di Cassazione, il potere di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, quando la manifesta infondatezza della pretesa risulti dal giudicato di legittimità. Il provvedimento di revoca ha natura incidentale e non lede il contraddittorio se fondato su questione di puro diritto.