L’opposizione alla liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato va proposta nel grado cui si riferisce l’istanza (Cass. civ. Sez. 2 n. 8511 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta dal difensore, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, deve individuare con precisione il giudizio presupposto cui l’istanza stessa si riferisce. L’ordinanza che decide tale opposizione non può essere impugnata per cassazione deducendo un error in iudicando sulla domanda, quando l’opposizione stessa riguardi un grado di giudizio diverso da quello per cui il compenso era stato richiesto e sul quale il giudice dell’opposizione ha pronunciato. Un’eventuale erronea percezione dell’oggetto dell’istanza da parte del giudice dell’opposizione non integra un vizio di ultrapetizione, ma può al più configurare un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’avvocata ricorrente chiedeva alla Corte d’Appello di Potenza la liquidazione dei propri compensi per l’attività difensiva svolta in favore di due clienti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Presidente della Corte d’Appello, con decreto del 10.01.2013, rigettava l’istanza per mancata prova documentale dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 81 del d.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale decreto, l’avvocata proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. La Corte d’Appello, con ordinanza n. 93/2023, rigettava l’opposizione, ritenendo che i compensi richiesti fossero riferiti al giudizio di secondo grado e che fossero già stati regolarmente liquidati. La professionista ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stata la sua domanda travisata e per avere la Corte rilevato d’ufficio un’eccezione di avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., dichiarandoli inammissibili. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la Corte d’Appello di Potenza, competente ai sensi dell’art. 83, comma 2, T.U.S.G. a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso per il procedimento presupposto svoltosi in sede di legittimità, si era pronunciata sull’opposizione avverso il decreto di rigetto del 10.01.2013.
Dall’esame del contenuto dell’opposizione, riportata nel ricorso per cassazione, emergeva chiaramente che questa era stata proposta esclusivamente con riferimento al giudizio di appello presupposto. L’atto di opposizione richiamava, infatti, i numeri di R.G. del giudizio di merito e non quello attribuito al giudizio di cassazione, e non faceva alcun riferimento alla sentenza di legittimità che la ricorrente affermava di aver difeso. Pertanto, la decisione della Corte d’Appello non aveva affatto travisato la domanda, ma si era pronunciata esattamente sull’oggetto dell’opposizione come proposta.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, nella formulazione del ricorso, l’errore di percezione dell’oggetto dell’istanza da parte del giudice dell’opposizione era stato evocato come un vizio di ultrapetizione, laddove un eventuale errore di tal genere avrebbe potuto al più configurare un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., come tale non denunciabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma dell’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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