Ricorso in cassazione improcedibile per mancato deposito nei termini e omessa produzione della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 8475 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 cod. proc. civ. consegue alla mancata prova del tempestivo deposito dell’atto nei termini di legge, nonché alla omessa produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione. Tale requisito è soddisfatto anche quando la relata risulti materialmente nel fascicolo d’ufficio o tra i documenti prodotti dal controricorrente, poiché non si tratta di un vuoto formalismo ma di consentire al Collegio la verifica della tempestività dell’impugnazione. L’improcedibilità è evitata qualora tra la data di pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso non sia decorso il termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., rendendo certo il rispetto del termine breve.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l’opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella di pagamento. La società soccombente proponeva appello, ma successivamente depositava atto di rinuncia al giudizio. La Corte d’appello di Catania dichiarava l’estinzione del giudizio, condannando l’appellante alle spese, ritenendo che la rinuncia all’impugnazione fosse da considerarsi come rinuncia all’azione e non agli atti, non necessitando pertanto dell’accettazione delle controparti. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Assessorato resisteva con controricorso e la società di riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva pregiudizialmente la fondatezza della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., basata sull’improcedibilità del ricorso. Lo stesso ricorrente aveva ammesso che, rispetto al deposito telematico tentato entro i termini, mancava la prova della sussistenza della quarta busta, quella attestante l’accettazione o il rifiuto del deposito. Il deposito principale non era pervenuto in cancelleria, mentre era pervenuto solo quello complementare. La Corte evidenzia come manchi qualsiasi prova che tale mancanza sia da addebitare al sistema informatico, e come l’avviso di irregolare compimento delle formalità sia stato inoltrato alla parte il 27 dicembre, ancora in tempo per depositare regolarmente entro il termine che scadeva proprio quel giorno.
La Corte rileva inoltre l’insussistenza dell’altra condizione di procedibilità, costituita dalla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata. Il ricorrente aveva dato atto dell’avvenuta notifica della sentenza, ma su di lui incombeva la prova della relativa data per consentire la verifica della tempestività del ricorso. Tale prova va fornita tramite la copia autentica munita della relata di notificazione, il cui deposito entro il termine è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 10648 del 2017.
Il requisito è soddisfatto anche se la relata si trovi materialmente negli allegati al ricorso, nel fascicolo d’ufficio o tra i documenti del controricorrente, non trattandosi di adempiere ad un vuoto formalismo, ma di consentire al Collegio la verifica in termini di certezza della tempestività dell’impugnazione. L’improcedibilità è altresì evitata quando tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notifica del ricorso non sia decorso il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., rendendo certo il rispetto del termine. Nella specie, la sentenza era stata affermata come notificata il 26 ottobre 2023, ma tale data non risultava provata, e il ricorso era stato notificato il 5 dicembre dello stesso anno, ben oltre il termine di sessanta giorni rispetto all’unica data dimostrata, quella del deposito della sentenza avvenuto il 15 settembre 2023.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, liquidate in € 2.400,00, nonché al pagamento di € 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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