La distrazione delle spese può essere chiesta mediante correzione dell’errore materiale anche dopo il deposito della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 8112 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dichiaratosi antistatario, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, ma dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma, sicché la sua omissione è qualificabile come errore materiale. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. La correzione può essere disposta anche dopo il deposito della sentenza, emendando la motivazione e il dispositivo con l’aggiunta dell’inciso relativo alla distrazione; il compenso per la relativa attività difensiva trova titolo nell’art. 93 cod. proc. civ. e la procedura si coordina con la regola dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. che ad essa espressamente si richiama.
Il Fatto
La società cooperativa, rimasta vittoriosa nel giudizio di legittimità, si avvedeva che l’ordinanza resa dalla Corte non conteneva alcuna statuizione sulla richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore, il quale si era dichiarato antistatario. Il difensore aveva infatti già chiesto, nelle memorie conclusive del giudizio di cassazione, la distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ.
La società proponeva quindi ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., chiedendo la correzione dell’errore materiale consistente nell’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione. L’istanza veniva notificata alla controparte, che restava intimata, e la ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha accolto il ricorso, ritenendo effettivamente sussistente l’errore materiale lamentato. Il Collegio ha precisato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio corretto è quello della correzione degli errori materiali, e non l’impugnazione ordinaria, in quanto la richiesta del difensore non è qualificabile come domanda autonoma rispetto alla domanda di merito.
Tale soluzione, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, risulta in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che fa espresso richiamo al procedimento di correzione, e consente il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità l’obiettivo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è stato ritenuto applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, sulla scorta del principio espresso dalle Sezioni Unite nn. 16037 del 2010, 293 del 2011 e 8578 del 2014.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha disposto che la motivazione dell’ordinanza corretta fosse emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione in favore dell’avv. Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole relative alla condanna alle spese, e che il dispositivo fosse corretto con l’aggiunta del medesimo inciso nei punti in cui veniva disposta la liquidazione in favore della società. Ha inoltre disposto che la Cancelleria provvedesse alla formazione del documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ., e ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, trattandosi di procedimento di natura peculiare, come già ritenuto dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 9438 del 2002 e sentenza n. 29432 del 2024.
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Nota della Redazione
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