La revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di merito, non al giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 8557 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per un giudizio di legittimità, non può essere esercitato dalla Corte di Cassazione ma spetta al giudice di merito procedente, che si identifica nel giudice investito dell’istanza di liquidazione del compenso. La manifesta infondatezza della pretesa, accertata con il giudicato di legittimità, è scrutinabile da tale giudice per negare la liquidazione, poiché il diritto al beneficio non è più sub iudice. La decisione sulla revoca ha natura incidentale e, se fondata su una questione di puro diritto rilevata d’ufficio, non determina la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, atteso che l’omessa attivazione del contraddittorio è sanzionata solo quando la questione sia di fatto o mista e chi se ne dolga prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Il Fatto
A seguito della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, il difensore dell’assistito proponeva ricorso per cassazione, ottenendo l’ammissione provvisoria al beneficio da parte del COA. Questa Corte rigettava il ricorso con ordinanza, confermando la revoca. Il difensore presentava quindi istanza di liquidazione dell’onorario per l’attività svolta nel giudizio di legittimità, rigettata dal Presidente della CTP. L’opposizione avverso tale decreto, proposta dinanzi al Tribunale di Napoli, era dichiarata inammissibile; questa Corte, accogliendo il ricorso, affermava la competenza del giudice ordinario e rinviava al Tribunale. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando d’ufficio la manifesta infondatezza della pretesa e disponendo la revoca dell’ammissione provvisoria, con condanna del difensore alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi, li rigetta. Richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025, secondo cui il potere di revoca di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 spetta al giudice civile ordinario, cui compete la piena cognizione del rapporto avente ad oggetto l’ammissione al beneficio. In conformità con il precedente delle Sezioni Unite n. 4315 del 20/02/2020, la revoca di un’ammissione provvisoria disposta dal COA per un giudizio di legittimità non può essere pronunciata dalla Suprema Corte, ma dal giudice del rinvio o da quello che ha emesso il provvedimento passato in giudicato. Nel caso di specie, poiché il ricorso era stato rigettato per manifesta infondatezza, la decisione era ben scrutinabile dal Tribunale di Napoli, quale giudice investito dell’istanza di liquidazione, per verificare la sussistenza del “pre-presupposto” dell’ammissione. La Corte esclude inoltre la lesione del contraddittorio, trattandosi di decisione dal carattere incidentale e fondata su una questione di puro diritto, per la quale l’eventuale omissione del contraddittorio non integra una nullità ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c..
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ne accoglie il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Il Tribunale aveva condannato il difensore al pagamento delle spese di lite sia per il giudizio di rinvio sia per il precedente giudizio di cassazione, nel quale il Ministero della Giustizia era rimasto, tuttavia, intimato. La sentenza è cassata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, per la rideterminazione delle spese del solo giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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