Azione revocatoria e azione esecutiva sono cumulabili e il creditore non deve attendere l’esito dell’una per proporre l’altra (Cass. civ. Sez. 3 n. 10718 del 22.04.2026)
Le azioni revocatoria ed esecutiva sono cumulabili: il creditore che abbia ottenuto la revocatoria verso il primo acquirente può agire in revocatoria anche verso il sub acquirente senza attendere la definizione del giudizio sull’azione esecutiva. L’interesse ad agire sussiste già nella pendenza di quest’ultimo.