Azione revocatoria e azione esecutiva sono cumulabili e il creditore non deve attendere l’esito dell’una per proporre l’altra (Cass. civ. Sez. 3 n. 10718 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che abbia ottenuto la revocatoria dell’atto di disposizione del proprio debitore non è tenuto ad attendere l’esito definitivo del giudizio concernente il suo diritto di agire in via esecutiva nei confronti del terzo sub acquirente prima di proporre nei confronti di quest’ultimo l’azione revocatoria. La revocatoria e l’azione esecutiva sono cumulabili, poiché l’interesse ad agire sussiste già nello stato di incertezza in cui versa il creditore, non dipendendo dalla circostanza processuale della pendenza dell’altro giudizio. La consapevolezza del pregiudizio al creditore deve essere accertata in capo alle persone fisiche che rappresentano la società acquirente. È inammissibile la censura che contrapponga apoditticamente un diverso accertamento di fatto a quello del giudice di merito senza indicare la rilevanza dell’asserito errore.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, creditore di un socio, aveva ottenuto la revocatoria di un fondo patrimoniale. I beni che lo costituivano erano stati però alienati dal socio alla moglie e, successivamente, da quest’ultima alla società ricorrente. Il Fallimento, vistasi negare nei gradi di merito la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del terzo sub acquirente sulla base della sola revocatoria del fondo, aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale diniego e, nel frattempo, intrapreso una nuova azione revocatoria nei confronti della sub acquirente.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la revocatoria, condannando la società sub acquirente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la mancanza di interesse ad agire del Fallimento, l’erroneo accertamento dell’elemento soggettivo in capo alla società anziché al suo amministratore e l’errore su alcune circostanze di fatto poste a base della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha escluso che il creditore debba attendere l’esito del giudizio sull’azione esecutiva per proporre l’azione revocatoria. Le due azioni sono cumulabili: il creditore ha interesse a procurarsi, nell’eventualità che l’azione esecutiva venga definitivamente negata, un diverso titolo nei confronti dell’avente causa del proprio debitore. L’interesse ad agire, che presuppone uno stato di incertezza e il rischio di un danno, sussiste proprio durante la pendenza dell’altro giudizio, non potendosi richiedere al creditore di subire l’alea dell’esito di quest’ultimo prima di poter agire. La Corte ha inoltre osservato che la revocatoria non diventerebbe comunque inutile ove l’azione esecutiva fosse riconosciuta, potendo il creditore giovarsene in quel medesimo procedimento, attualmente sospeso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, rilevando che i giudici di merito, nell’accertare la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società acquirente, avevano fatto implicito riferimento alle persone fisiche che la rappresentano, non essendo configurabile una volontà della persona giuridica distinta da quella dei suoi organi. L’eventuale censura avrebbe avuto senso solo ove i giudici non si fossero riferiti agli stati mentali delle persone fisiche, circostanza non verificatasi. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la seconda parte del motivo, volta a contestare la valenza indiziaria di fatti quali la vicinanza temporale tra le vendite e la recente costituzione della società acquirente, senza una specifica e argomentata confutazione della ratio decidendi.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente si era limitata a contrapporre apoditticamente un proprio accertamento di fatto a quello del giudice di merito, senza indicare in quali termini la decisione sarebbe stata diversa. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
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Nota della Redazione
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