L’interpretazione della domanda preclude la censura per ultrapetizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10317 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice di merito abbia espressamente ritenuto che una specifica domanda sia stata avanzata e compresa nel thema decidendum, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione. L’interpretazione della domanda è attribuzione propria del giudice di merito, che sul punto ha l’onere di motivare; il difetto di ultrapetizione non è verificabile prima di accertare che quella motivazione sia erronea. L’asserito errore non integra un error in procedendo, ma involge il momento logico di accertamento della volontà della parte e l’interpretazione dell’atto processuale, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La questione trae origine dalla domanda con cui l’attore aveva convenuto in giudizio il promissario acquirente, chiedendo la dichiarazione di simulazione del contratto di compravendita immobiliare per effetto di un coevo accordo negoziale avente data certa o, in subordine, l’accertamento del mancato avveramento della condizione di gradimento o, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione per grave inadempimento con condanna al rilascio dell’immobile.
Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello ne aveva dichiarato inammissibile il gravame, ma questa Corte, con ordinanza n. 11510 del 2017, aveva cassato la decisione con rinvio. Il giudice del rinvio, ritenendo simulata la quietanza di pagamento contenuta nell’atto pubblico, aveva accolto la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento, condannando l’acquirente al rilascio dell’immobile. Avverso tale sentenza l’acquirente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per essere stata pronunciata la risoluzione sul presupposto della simulazione della sola quietanza, in assenza di una domanda in tal senso. Richiamata la ricostruzione operata dalla corte territoriale, la Corte ha osservato che il giudice del rinvio aveva interpretato la domanda come diretta, quantomeno, alla dichiarazione di simulazione della quietanza, valorizzando il contenuto della scrittura privata e gli stessi brani virgolettati dell’atto di citazione.
Procedendo alla qualificazione giuridica dei fatti allegati, la corte d’appello ha esercitato i poteri propri del giudice di merito. Secondo il principio consolidato richiamato dalla Corte, la statuizione con cui il giudice di merito ritenga espressamente che una domanda sia stata avanzata e compresa nel thema decidendum, ancorché erronea, non è direttamente censurabile per ultrapetizione: il difetto non è logicamente verificabile prima di aver accertato che la motivazione sul punto sia erronea.
In tale ipotesi, l’asserito errore non segue alla diretta violazione della norma processuale, ma involge il momento logico relativo all’accertamento della volontà della parte e all’interpretazione dell’atto processuale: prima ancora della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., può essere prospettato soltanto un vizio di motivazione, nei limiti del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., come affermato dai precedenti citati. Il secondo motivo è stato invece ritenuto inconferente, avendo la corte territoriale accertato la simulazione della sola quietanza, per essere intervenuto tra le parti uno specifico accordo di rinvio del pagamento.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e distrazione in favore del difensore antistatario, nonché con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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