La motivazione perplessa sulla compensazione post-ritardo (Cass. civ. Sez. 3 n. 9002 del 09.04.2026)
La Cassazione censura la motivazione perplessa del giudice di merito che ha applicato l’esimente delle circostanze eccezionali, omettendo di verificare l’effettiva adozione di misure idonee da parte del vettore aereo.