Il fondo patrimoniale costituito dopo l’insorgenza del credito è revocabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 8934 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di un fondo patrimoniale successiva all’insorgenza del credito è soggetta ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. In tal caso, non è necessaria la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente la consapevolezza del debitore che l’atto era idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore. L’accertamento del credito con decreto ingiuntivo non opposto preclude ogni ulteriore decisione sulla sua esistenza anche solo incidenter tantum. La domanda di simulazione e quella revocatoria possono essere proposte in via gradata e non in cumulo, essendo legittimo il loro rapporto di subordinazione.
Il Fatto
L’azione nasce da una controversia tra germani. Una sorella, creditrice del fratello per l’integrazione della propria quota di legittima disposta dal testamento paterno, agiva contro il fratello e la di lui moglie con domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso un atto di costituzione di fondo patrimoniale con cui i coniugi avevano destinato tutti i loro immobili, pregiudicando la garanzia patrimoniale del credito.
Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame dei soccombenti, confermando la decisione. I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui resisteva la controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati su censure di motivazione apparente e violazione di legge, rigettandoli tutti. In primo luogo, chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice di merito aveva accolto esclusivamente la domanda revocatoria e non quella di simulazione, la quale era stata proposta solo in via subordinata. La censura relativa al litisconsorzio necessario con le figlie dei coniugi era pertanto priva di interesse, non essendo stata esaminata la domanda subordinata.
La Corte esclude poi l’antiteticità delle domande, osservando che esse non erano state proposte in cumulo bensì in graduazione, con la domanda di simulazione subordinata al rigetto della principale. Sul punto centrale, la S.C. rileva che il credito della controricorrente era già insorto ed esigibile nel 2008, mentre il fondo patrimoniale era stato costituito con atto pubblico del 2013. Tale cronologia rendeva applicabile la revocatoria ordinaria senza necessità di provare la dolosa preordinazione, essendo sufficiente la scientia damni del debitore.
La Corte sottolinea inoltre che l’esistenza del credito era stata accertata con decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, con conseguente formazione del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. Tale giudicato precludeva ogni ulteriore decisione, anche incidenter tantum, sulla sussistenza della pretesa creditoria. I motivi di ricorso che tentavano di rimettere in discussione tale accertamento erano pertanto inammissibili, come pure quelli volti a sollecitare un inammissibile riesame del contenuto del testamento.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte precisa che la corte territoriale aveva correttamente accertato la natura gratuita dell’atto dispositivo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2901, primo comma, seconda parte, c.c. Infine, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. è ritenuta legittima, essendo il gravame fondato su censure pretestuose e ripetitive, con comportamento gravemente scorretto delle parti appellate.
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Nota della Redazione
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