Fondo patrimoniale e revocatoria ordinaria: l’atto è gratuito e revocabile anche se privo di effetto attributivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 6845 del 21.03.2026)
La costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico: è atto a titolo gratuito, revocabile sia in via ordinaria sia fallimentare. Il credito azionabile può essere anche eventuale o litigioso.