Correzione del decreto di liquidazione delle spese: le spese vanno poste in favore dell’Erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 3 n. 6543 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. L’ordinanza che dispone la correzione di un decreto di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità deve, pertanto, limitarsi a emendare il vizio materiale senza statuire sul regolamento delle spese del procedimento di correzione. Ove la parte vincitrice nel giudizio di merito sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali poste a carico della parte soccombente devono essere liquidate in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, e non già in favore della parte ammessa al beneficio, atteso che lo Stato subentra nella titolarità del credito per le spese e gli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio.
Il Fatto
La Curatela del fallimento di una società proponeva ricorso per la correzione del decreto n. 76/2024 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicato in data 11 gennaio 2024, con il quale erano state liquidate le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
La ricorrente deduceva che la procedura fallimentare era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022, sicché il decreto di cui si chiedeva la correzione aveva erroneamente liquidato le spese in favore della parte controricorrente, anziché in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’istanza di correzione, rilevando che l’istante aveva allegato e documentato l’ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato, mediante il provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022. Tuttavia, il decreto di cui era stata richiesta la correzione, nel porre le spese a carico del ricorrente soccombente, non le aveva poste in favore dell’Erario, come invece imponeva la normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
La Corte ha precisato che, in caso di ammissione al patrocinio, le spese processuali liquidate a carico della parte soccombente devono essere attribuite all’Erario, e non alla parte ammessa al beneficio, in quanto lo Stato subentra nella titolarità del credito per le spese e gli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio medesimo.
Quanto al procedimento di correzione degli errori materiali, la Corte ha ricordato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 5061 del 2017, secondo cui in tale procedimento non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, sicché l’accoglimento dell’istanza non comporta alcuna statuizione al riguardo.
La Corte ha pertanto disposto la correzione del decreto n. 76/2024, mediante l’inserimento, alla pagina 2, rigo due, del dispositivo, delle parole «dell’Erario» in luogo delle parole «della parte controricorrente», con mandato alla Cancelleria per l’annotazione del provvedimento di correzione in calce al decreto corretto.
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Nota della Redazione
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