L’eccezione di nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio anche in appello e il suo mancato esame integra omissione di pronuncia (Cass. civ. Sez. 2 n. 4432 del 27.02.2026)
La nullità negoziale è eccezione in senso lato, sottratta alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’omessa pronuncia su tale eccezione, ritualmente introdotta in appello, integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.