La richiesta di prove subordinate non integra rinuncia al beneficio dell’inversione dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 4334 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di ammissione di prove, formulata dal creditore beneficiario della promessa di pagamento o del riconoscimento di debito con clausola subordinata, non integra di per sé rinuncia, neppure implicita, al beneficio dell’inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. La volontà abdicativa del promissario deve risultare da una manifestazione inequivoca, configurabile solo quando egli deduca “sua sponte” il rapporto sottostante e ne chieda la prova, e non anche quando la richiesta istruttoria sia finalizzata a contrastare le eccezioni del promittente o l’avvenuto disconoscimento della firma sulla scrittura, attivando le contromisure probatorie previste dall’art. 216 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il creditore conveniva in giudizio gli eredi del debitore per sentire accertare la sottoscrizione, da parte del proprio dante causa, di un riconoscimento di debito dell’importo di euro 25.000,00 e per ottenerme la condanna al pagamento della somma, in forza di un precedente prestito personale. Le convenute si costituivano tardivamente, contestando la qualità di erede e disconoscendo il documento, prodotto in copia, negando comunque che l’atto potesse valere quale ricognizione di debito.
Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, accertata l’autenticità della scrittura e la legittimazione passiva di una sola delle convenute, accoglieva la domanda. La Corte d’appello, invece, accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda, ritenendo che il creditore avesse rinunciato al beneficio dell’inversione dell’onere della prova avendo chiesto di provare anche il rapporto sottostante; la Corte territoriale dichiarava pertanto non provato il credito, non essendo state espletate le prove richieste in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui il creditore deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., censurando l’interpretazione della Corte territoriale, che aveva ravvisato una rinuncia al beneficio dell’inversione dell’onere della prova nella richiesta di ammissione della prova testimoniale, formulata in via eventuale e subordinata nel proprio atto di citazione.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, in forza del quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo del rapporto fondamentale; l’art. 1988 cod. civ. opera un’astrazione meramente processuale della causa debendi, determinando una relevatio ab onere probandi, salva l’ipotesi di rinuncia, anche implicita, del beneficiario al relativo vantaggio.
Tale rinuncia, tuttavia, ha precisato la Corte richiamando le proprie pronunce, deve risultare da una inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, configurabile solo quando il promissario, nell’azionare il credito, deduca il rapporto sottostante chiedendo spontaneamente di provarlo. Non è tale, invece, l’ipotesi in cui la richiesta istruttoria sia formulata per reagire alle eccezioni del promittente e, nel caso di scrittura privata disconosciuta, per attivare le contromisure probatorie imposte dall’art. 216 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, dall’esame diretto dell’atto di citazione — consentito in ragione della natura del vizio denunciato, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012 — è emerso che il creditore aveva chiesto l’ammissione della prova testimoniale solo «se del caso all’esito della avversa costituzione», cioè al fine di contrastare una eventuale prova contraria e di sostenere la richiesta di verificazione della firma, disconosciuta dalla convenuta. La Corte d’appello, valorizzando isolatamente tale richiesta e non correlandola al tenore complessivo dell’atto, aveva tratto una conclusione non coerente con il dato testuale, incorrendo pertanto in un vizio di motivazione.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della decadenza dalle istanze probatorie della convenuta, tardivamente costituita nel primo grado di giudizio, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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