Correzione di errore materiale nella liquidazione delle spese vive del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4211 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale commesso dal giudice nella determinazione dell’ammontare delle spese vive da porre a carico della parte soccombente è emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ., anche quando la liquidazione sia stata effettuata nel dispositivo. Il rimedio consente di rettificare la statuizione per adeguarla all’importo delle spese documentalmente risultante dagli atti, purché l’errore sia oggettivamente verificabile e non implichi una nuova valutazione di merito. La procedura correttiva è utilizzabile altresì quando la liquidazione delle spese, pur mancando nel dispositivo, risulti comunque voluta dal giudice nella motivazione, essendo in tal caso necessario ottenere la quantificazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già parte vittoriosa nel giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di Cassazione n. 15527 del 2025, ha sollecitato la correzione di tale provvedimento. La Corte, nel decidere il merito, aveva liquidato gli esborsi in favore della parte vittoriosa nella somma di € 200,00, mentre le spese vive effettivamente sostenute ammontavano a € 701,00, di cui € 674,00 per contributo unificato ed € 27,00 per imposta di bollo, come risultante dalla ricevuta telematica di pagamento prodotta in atti. Il Presidente titolare ha quindi disposto l’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento di correzione, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, ritenendo la correzione sollecitata giustificata. Ha innanzitutto ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa è emendabile attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dall’art. 287 cod. proc. civ., richiamando i precedenti di Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 16778/2015.
La Corte ha inoltre precisato, in termini generali, che quando la liquidazione delle spese manca nel dispositivo della sentenza — anche se resa ex art. 429 cod. proc. civ. — ma il giudice abbia espresso nella motivazione la volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve avvalersi della procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione, come già stabilito dalle Sezioni Unite n. 16415/2018 e da Cass. n. 29029/2018.
Nel caso di specie, l’importo delle spese vive è risultato oggettivamente dalla ricevuta telematica di pagamento versata in atti. La Corte ha pertanto disposto che, nell’ordinanza n. 15527 del 2025, nel dispositivo, secondo capoverso, quarto rigo, le parole «esborsi liquidati in euro 200,00» fossero sostituite dalle parole «esborsi liquidati in Euro 701,00», dando mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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