Compensi degli avvocati: l’aumento per la difesa contro più parti non richiede un accordo (Cass. civ. Sez. 2 n. 8500 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi dell’avvocato, l’aumento del compenso nella misura del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014 (nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018), si applica anche nella situazione simmetrica in cui il difensore assista un solo soggetto contro più parti. Detta maggiorazione non richiede un’istanza di parte, atteso che la liquidazione d’ufficio di un corrispettivo d’opera inferiore a quello domandato non deve formare oggetto di una specifica richiesta del committente, non essendo i poteri officiosi del giudice subordinati ad alcuna istanza. Inoltre, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ., sulle somme dovute a titolo di compensi professionali, decorrono dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla successiva data di liquidazione giudiziale del compenso, anche se l’importo riconosciuto sia inferiore a quello richiesto.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta nel primo grado di un precedente giudizio, nel quale l’ente era stato citato in una causa di indebito arricchimento unitamente ad altri soggetti. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune al pagamento di una somma ridotta, applicando i soli parametri minimi e negando la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, sul presupposto che l’avvocato avesse prestato la propria opera solo in favore dell’ente locale. Il giudice di merito riconosceva, inoltre, gli interessi moratori soltanto dalla data della liquidazione, ritenendo non configurabile la mora prima di tale operazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso in primo luogo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’applicazione d’ufficio dei minimi tariffari: la liquidazione d’ufficio di un corrispettivo inferiore a quello domandato non richiede una specifica istanza di parte, poiché i poteri officiosi del giudice non sono subordinati ad alcuna richiesta. È lo stesso art. 2233 cod. civ. a stabilire una gerarchia tra i criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilievo alla convenzione tra le parti e, solo in mancanza di questa e in ordine successivo, alle tariffe, agli usi e alla valutazione equitativa del giudice.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato il motivo concernente la maggiorazione per la difesa contro una pluralità di parti. L’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 37/2018, prevede che l’aumento del compenso, nella misura del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, si applichi anche nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti. La ragione della disposizione risiede nell’esigenza di remunerare maggiormente il difensore quando il suo impegno è più gravoso, esigenza che ricorre tanto nell’ipotesi di assistenza di più parti con la stessa posizione processuale, quanto nella situazione simmetrica della difesa di una sola parte contro una pluralità di soggetti, secondo il principio ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.
Quanto alla decorrenza degli interessi, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata affermando che gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale, e non dalla successiva liquidazione del compenso, anche qualora il giudice lo determini in misura inferiore rispetto alla richiesta. La Corte ha accolto il secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo profilo del primo motivo e assorbito il secondo, cassando l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per la rideterminazione dei compensi e delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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