KLM è vettore operativo anche se affida l’esecuzione del volo ad altro vettore (Cass. civ. Sez. 3 n. 8688 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vettore aereo operativo, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del Regolamento CE n. 261/2004, è colui che decide di effettuare un determinato volo fissandone l’itinerario, a prescindere dall’esecuzione materiale dello stesso. La nozione di volo costituisce un’unità di trasporto realizzata dal vettore che ne fissa l’itinerario, sicché il vettore contrattuale che si avvale di un altro vettore per l’esecuzione del trasporto risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. del ritardo imputabile all’ausiliario. Un volo con una o più coincidenze oggetto di un’unica prenotazione è considerato un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria ex Regolamento CE n. 261/2004, la cui applicabilità va valutata con riguardo al luogo di partenza iniziale e alla destinazione finale.
Il Fatto
La ricorrente, dopo il rigetto in primo grado e in appello della domanda proposta nei confronti della compagnia aerea, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva escluso la natura di vettore operativo della convenuta e, conseguentemente, il diritto della passeggera alla compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261/2004 per la ritardata partenza del volo Bangalore-Firenze via Amsterdam, nonché il diritto al risarcimento del danno ex artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal.
La compagnia aerea resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi del ricorso principale, richiama la giurisprudenza unionale secondo cui il vettore aereo operativo è colui che decide di effettuare un determinato volo, fissandone l’itinerario e creando un’offerta di trasporto, assumendo la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende agli annullamenti e ai ritardi. Tale qualificazione prescinde dalla proprietà dell’aeromobile o dall’eventuale contratto di noleggio con equipaggio, come chiarito dal considerando 7 del Regolamento.
La Corte precisa che la società convenuta, avendo venduto il biglietto aereo garantendone l’operatività, pur affidando l’esecuzione della prima tratta a un altro vettore in forza di un accordo di code sharing, deve essere considerata vettore operativo. L’aver fatto ricorso a un ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., non esclude la responsabilità contrattuale del vettore per il ritardo imputabile alla condotta colposa dell’ausiliario.
La Corte richiama, inoltre, il principio secondo cui un volo con una o più coincidenze che formi oggetto di un’unica prenotazione costituisce un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, sicché l’applicabilità del Regolamento va valutata in considerazione del luogo di partenza iniziale e della destinazione finale.
Alla luce di tali principi, la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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