Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo intesa transattiva (TAR Puglia n. 924 del 18.06.2026)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti dopo un accordo transattivo, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere.