Distanze stradali e allineamento prevalente: onere probatorio del privato nel permesso di costruire (TAR Puglia n. 920 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire, il diniego fondato sulla violazione delle distanze dal confine stradale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992 è legittimo quando il progetto non rispetti le distanze minime stabilite per le strade di tipo F, salvo che lo strumento urbanistico non preveda una diversa disciplina. La disposizione regolamentare che fa riferimento all’allineamento prevalente degli edifici contigui o nell’isolato opera solo in presenza di “apposite previsioni urbanistiche” che individuino un fronte edilizio consolidato e coerente. L’onere di dimostrare la sussistenza di un allineamento prevalente che giustifichi una deroga alle distanze minime grava sul privato richiedente, il quale deve fornire elementi probatori certi, anche tramite verifiche tecniche dell’ufficio comunale, non potendosi desumere la conformità da una mera relazione progettuale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire per una nuova costruzione residenziale in località San Ligorio, a Lecce, motivato dal Comune con il contrasto del progetto con l’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992 in materia di distanze dal confine stradale. In esito al procedimento di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune aveva accolto le osservazioni del privato solo in parte, confermando il diniego per la violazione delle distanze, nonostante la previsione dell’art. 5 del Regolamento edilizio comunale che demanda alle previsioni urbanistiche la determinazione dell’allineamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ripercorso la disciplina delle distanze dal confine stradale, osservando che l’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce, per le strade di tipo F, la distanza minima di 10 metri solo in assenza di strumento urbanistico vigente, mentre nel caso di specie il Comune aveva correttamente applicato la norma, non essendo rinvenibile una deroga fondata sull’allineamento prevalente.

La sentenza ha quindi affrontato il tema dell’interpretazione dell’art. 5 del Regolamento edilizio del Comune di Lecce, il quale prevede che “in mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l’allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall’allineamento prevalente nell’isolato”. Il Collegio ha chiarito che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché la presenza di un unico fabbricato che insiste sulla sede stradale per soli 5 metri, lungo un fronte di circa 100 metri, non può integrare il concetto di “allineamento prevalente”.

La decisione ha poi rimarcato il profilo dell’onere probatorio, sottolineando come la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a dimostrare la sussistenza di un allineamento prevalente degli edifici esistenti. Il TAR ha precisato che il privato non aveva richiesto all’ufficio tecnico comunale le necessarie verifiche, né aveva fornito elementi concreti per comprovare la conformità del progetto alle prescrizioni regolamentari.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia. La sentenza conferma l’orientamento secondo cui le deroghe alle distanze minime dal confine stradale richiedono una verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti di legge, non potendosi fondare su mere allegazioni progettuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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