Mancata rinnovazione della notifica dopo l’ordine del giudice: inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 981 del 01.07.2026)
È inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato quando il ricorrente, dopo l’ordinanza che gli ha assegnato il termine perentorio per rinnovare la notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non deposita la prova del perfezionamento.