Contiguità mafiosa e ceduta qualora non comprovata estraneità (TAR Puglia n. 178 del 29.04.2026)
L’estraneità del socio cedente alle vicende della società attinta da interdittiva antimafia deve essere adeguatamente comprovata; la cessione delle quote non elide il pericolo di condizionamento mafioso se permangono rapporti frequenti e abituali con soggetti appartenenti a clan operanti nel territorio.