Sanzioni edilizie irretroattive per immobili ante 1967 (TAR Puglia n. 861 del 07.07.2026)
In materia di sanzioni amministrative edilizie vige il principio del tempus regit actum: i regimi repressivi introdotti dopo la realizzazione dell’opera non si applicano alle costruzioni edilizie risalenti, per le quali lo stato legittimo va desunto dal coacervo dei titoli e degli atti coevi.