Rivendita speciale di tabacchi e distanza minima: la specialità della disciplina (TAR Puglia, Sez. III, n. 214 del 14.02.2026)
La distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 2 D.M. n. 38/2013 non si applica necessariamente ai rapporti tra rivendite speciali e rivendite ordinarie, richiedendosi una valutazione caso per caso.