No all’astreinte per crisi di finanza pubblica nel giudicato (TAR Veneto n. 211 del 26.01.2026)
Il TAR Veneto accoglie il ricorso per ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina il commissario ad acta, ma nega la penalità di mora: la crisi della finanza pubblica e la mole del contenzioso seriale integrano le “altre ragioni ostative” dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.