Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza delle spese (TAR Veneto n. 186 del 23.01.2026)
Per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’ottemperanza in sede amministrativa del giudicato che gli ha liquidato gli onorari, in rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti.