Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Veneto n. 225 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 è titolo esecutivo ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e 479 cod. proc. civ., non necessitando più di formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza spontanea esecuzione dell’Amministrazione, va dichiarato l’obbligo di integrale adempimento e nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza che accerta il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme differenziate per ciascuna annualità di servizio.
Notificato il titolo esecutivo al domicilio digitale del Ministero e decorso inutilmente il termine di 120 giorni, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione delle rispettive Carte, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro processuale muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere la conformazione dell’Amministrazione al caso deciso. Nel percorso argomentativo viene valorizzata la novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale dà atto che la sentenza è stata ritualmente notificata, che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le Pubbliche Amministrazioni e che la pronuncia è passata in giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione è circostanza di fatto incontestata. Da qui la dichiarazione dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica a favore di ciascuna ricorrente con accredito delle somme oggetto della condanna.
Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con l’espressa precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è previsto alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha enucleato il limite autonomo delle “altre ragioni ostative” accanto a quello della manifesta iniquità, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Sulla base di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano nel concreto la mancata condanna. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato in più fasi e affidato a strutture centralizzate e a società esterne, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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