Polizza del medico non configurabile come garanzia a secondo rischio: inammissibile il ricorso sulla interpretazione della clausola 16.2 (Cass. civ. Sez. 3 n. 19285 del 11.06.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso che, per censurare l’interpretazione della clausola contrattuale di una polizza assicurativa, si limiti a proporre una propria lettura della stessa senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e le modalità dello scostamento da essi.