Il travisamento della prova non è un vizio deducibile in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21143 del 22.06.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che solleciti un riesame delle emergenze istruttorie, non ravvisandosi nella specie un omesso esame di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico né una violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. o un travisamento della prova.