TAEG e polizza assicurativa facoltativa: l’assenza di collegamento col finanziamento esclude il conteggio nel costo del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 15597 del 21.05.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio della decisione impugnata, la quale ha escluso l’obbligatorietà della polizza assicurativa e la sua rilevanza ai fini del calcolo del TAEG, valorizzando elementi quali la facoltà di recesso e la presenza di una garanzia personale prestata al momento della conclusione del finanziamento.