Efficacia revocatoria e trascrizione del fallimento: rimedi alternativi non esclusivi (Cass. 1 n. 15490 del 21.05.2026)
L’art. 64 l. fall. non preclude al curatore di agire in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto a titolo gratuito, essendo la trascrizione della sentenza di fallimento rimedio alternativo e non esclusivo.