La riqualificazione della domanda revocatoria non viola l’art. 112 cod. proc. civ. se motivata (Cass. civ. Sez. 1 n. 15482 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa e del provvedimento in concreto richiesto. Tale potere può essere esercitato anche discostandosi dalla prospettazione delle parti, a condizione che i fatti costitutivi della fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è deducibile come errore procedurale quando il giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando che la questione è stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione.
Il Fatto
La procedura fallimentare aveva convenuto in giudizio la coniuge del fallito, chiedendo la dichiarazione di inefficacia dell’accordo di separazione con il quale le era stato trasferito un immobile. Il Tribunale, pur in presenza di un richiamo all’azione revocatoria ex art. 64 l. fall., qualificava la domanda come revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., accogliendola.
La Corte d’appello rigettava il gravame della soccombente, confermando la qualificazione operata dal primo giudice. Avverso tale decisione la parte proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione anticipata del giudizio. Ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato gli atti e motivatamente qualificato la domanda come revocatoria ordinaria, valorizzando l’espresso richiamo agli artt. 2901 cod. civ. e 66 l. fall. nell’atto di citazione.
Il potere di qualificazione della domanda, ha ricordato la Corte, consente al giudice di discostarsi dalla formula adottata dalla parte, senza che ciò configuri una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’unico limite è che i fatti costitutivi della fattispecie riqualificata coincidano o siano in continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo, come confermato dal precedente delle Sez. 3, Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023.
Neppure è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quale errore procedurale quando il giudice abbia fornito una motivazione che dimostri come la questione sia stata ricompresa tra quelle decise, attenendo il dedotto errore al momento logico dell’accertamento della volontà della parte, secondo il principio espresso dalle Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023.
La Corte ha infine escluso che elementi esterni all’atto introduttivo, come la nota di iscrizione a ruolo o l’indicazione dell’oggetto della causa nella sentenza, possano prevalere sul contenuto effettivo della domanda. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi determinate.
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Nota della Redazione
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