La ricognizione di debito con data certa è opponibile al fallimento: onere probatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 14537 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori, dovendosi presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova della sua inesistenza o invalidità, il cui onere grava sul curatore fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione ricade sulla curatela, mentre il creditore è tenuto unicamente a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto.
Il Fatto
Una società di leasing, succeduta a una banca nel rapporto di finanziamento, proponeva domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società per un credito complessivo di oltre tre milioni di euro, in parte con privilegio ipotecario e in parte in via chirografaria. I crediti derivavano da un contratto di finanziamento, da un debito ex concordato e da un consolidamento, tutti rinegoziati e riscadenziati in un accordo di risanamento sottoscritto nel 2017, che conteneva una clausola di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.
Il giudice delegato escludeva i crediti dalla stato passivo, ritenendo chiusa la procedura di concordato preventivo con effetto esdebitatorio. Il Tribunale rigettava l’opposizione, sostenendo che il creditore non aveva fornito idonea documentazione per provare l’esistenza e la quantificazione del debito residuo, e qualificando l’accordo come novativo. La società creditrice ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il quinto e il sesto motivo, dedicati rispettivamente alla violazione dell’art. 1988 c.c. per il mancato riconoscimento dell’efficacia probatoria della ricognizione del debito e alla violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, ritenendoli fondati.
Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 2431/2020, 39123/21, 12567/2023 e 6065/2025), la Corte ha affermato che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori. Tale atto determina una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, con la conseguenza che l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità del credito grava sul curatore fallimentare.
Il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’opponibilità dell’accordo di risanamento al fallimento, ha omesso di considerare gli effetti sul regime probatorio derivanti dall’atto ricognitivo, richiedendo al creditore la prova dell’inadempimento del debitore. La Corte ha quindi rilevato l’error in iudicando del decreto impugnato.
La Corte ha precisato che il giudizio di opposizione allo stato passivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opponente deve provare la fonte del proprio diritto, mentre la curatela ha l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ha rigettato il primo motivo, relativo alla nullità per la violazione del contraddittorio, e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo.
In accoglimento del quinto e del sesto motivo, la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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