Mancata reiterazione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni: presunzione di abbandono (Cass. civ. Sez. 1 n. 15485 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle proprie richieste istruttorie, non le reiteri in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, limitandosi a un generico richiamo degli atti difensivi, manifesta una presunzione di abbandono delle stesse. Tale presunzione è superabile solo ove emerga, dalla complessiva condotta processuale, una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta. Ne consegue che le istanze non reiterate non possono essere riproposte in appello, in quanto nuove ai sensi dell’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. Il principio si estende all’ipotesi in cui sia il giudice d’appello a non ammettere le richieste, con la conseguenza che la mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. Le censure rivolte avverso argomentazioni ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
Il Fatto
La curatela fallimentare evocava in giudizio il fallito, la moglie e la figlia, chiedendo dichiararsi l’inefficacia di un atto costitutivo di fondo patrimoniale e di una successiva donazione. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia degli atti rispettivamente ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. e dell’art. 64 l. fall.. La corte d’appello rigettava il gravame delle convenute, ritenendo inammissibile la doglianza relativa al mancato espletamento dei mezzi istruttori, in quanto nuova istanza probatoria preclusa dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo e facendo proprie le ragioni esposte nella proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. In primo luogo, ha rilevato il carattere pregiudiziale del primo motivo, affermando che lo scrutinio del secondo presuppone l’accoglimento del primo, non potendo giovare la rilevanza di nuove istanze istruttorie la cui ammissibilità in appello sia preclusa.
Richiamando il proprio orientamento, la Corte ha enunciato il principio per cui la parte che si sia vista rigettare le richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle specificamente quando precisa le conclusioni, senza potersi limitare al richiamo generico dei precedenti atti difensivi. In difetto, le istanze si considerano abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione. La mancata reiterazione integra una presunzione di abbandono, superabile solo in presenza di una volontà inequivoca di insistere, desumibile dalla valutazione della complessiva condotta processuale.
Nel caso di specie, le ricorrenti non avevano fatto nulla per insistere dopo l’ordinanza di inammissibilità, limitandosi alla laconica espressione “si riporta alla comparsa di costituzione”, ritenuta insufficiente dalla corte territoriale e neppure smentita dalla comparsa conclusionale, che non conteneva alcun cenno alle istanze. Corretta, quindi, la declaratoria di inammissibilità delle richieste in appello. L’esame del secondo motivo è stato invece ritenuto superfluo: il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla preclusione ex art. 345 cod. proc. civ., affermando solo ad abundantiam l’irrilevanza delle prove, e le censure avverso tali argomentazioni, in quanto prive di effetti giuridici, sono inammissibili per difetto di interesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.