Prededucibilità nel fallimento consecutivo: necessaria la verifica di funzionalità al concordato (Cass. civ. Sez. 1 n. 14541 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel fallimento conseguente alla revoca del concordato preventivo, non è sufficiente che il credito sia sorto in pendenza della procedura per riconoscere la prededucibilità ex art. 111, comma 2, l. fall. È necessario che la prestazione, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, sia stata funzionale alle finalità della procedura concordataria, contribuendo con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato ai sensi dell’art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione non beneficiano della prededucibilità c.d. “in funzione” nel successivo fallimento. È affetto da motivazione apparente il decreto che riconosca la prededuzione sulla base di un giudizio astratto, senza spiegare le concrete ragioni di funzionalità della prestazione rispetto al piano.
Il Fatto
Una società, successivamente dichiarata fallita, aveva concluso un contratto di locazione con la controparte per un’unità immobiliare ad uso non abitativo. Il rapporto era stato definito da un atto transattivo che aveva posto fine a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sede di fallimento, la società locatrice proponeva domanda di ammissione allo stato passivo in prededuzione per il mancato pagamento dei canoni.
Il Giudice Delegato escludeva il credito perché non provato. Il Tribunale di Napoli Nord, invece, accoglieva l’opposizione e ammetteva il credito in prededuzione, ritenendolo sorto in pendenza della procedura e strumentale al soddisfacimento dei creditori. Avverso tale decreto il Fallimento proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società locatrice resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ha ritenuto che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata quando questa sia in rapporto di necessaria connessione con quelle proposte. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato già dedotto nella domanda di ammissione allo stato passivo, e su di esso il Giudice Delegato si era espresso. Il Tribunale, pertanto, non aveva alterato gli elementi di identificazione dell’azione nell’esaminare l’opponibilità del titolo monitorio.
Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente sull’ammontare della somma ammessa, è stato ritenuto infondato: il Tribunale aveva chiarito che l’importo era quello indicato nel decreto ingiuntivo, dedotte le somme già pagate. Il quarto e il quinto motivo, invece, sono stati accolti. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ex art. 181 l. fall. non beneficiano della prededucibilità c.d. “in funzione” nel fallimento successivamente aperto, come chiarito da Cass. 10307/2025.
La motivazione del decreto impugnato è risultata erronea laddove ha affermato che tutti i crediti sorti in esecuzione del concordato sarebbero prededucibili, e generica laddove ha richiamato i principi giurisprudenziali senza spiegare perché il godimento dell’immobile fosse stato funzionale al piano concordatario. La Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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