Onere probatorio della natura agricola e insindacabilità della colpa grave del legale rappresentante (Cass. civ. Sez. 1 n. 11035 del 24.04.2026)
La Cassazione chiarisce che, ove l’oggetto sociale contempli anche attività commerciali, l’onere di provare lo svolgimento prevalente di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. grava sull’imprenditore. Inammissibile il ricorso sul capo di condanna ex art. 51 CCII proposto dalla sola società.