Inammissibilità della domanda di rivendicazione incompatibile con la precedente istanza di ammissione al passivo (Cass. civ. Sez. I n. 9848 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rivendicazione proposta in sede di opposizione allo stato passivo è inammissibile quando risulti incompatibile con una precedente domanda di ammissione al passivo del credito restitutorio, non rinunciata e ormai definita, determinandosi una preclusione endofallimentare ai sensi dell’art. 95 l. fall. La disciplina concorsuale non consente di modificare la domanda di insinuazione, ma solo di integrarne la documentazione, e la proposizione di una successiva domanda basata su presupposti inconciliabili con la prima, quali lo scioglimento e la perdurante efficacia del contratto, è improponibile. Il principio di non modificabilità della domanda si ricollega alla regola generale di cui all’art. 1453, comma 2, c.c., che preclude la richiesta di adempimento dopo quella di risoluzione.
Il Fatto
Un socio di una cooperativa edilizia fallita presentava due domande tardive di ammissione al passivo. La prima, del febbraio 2022, era volta all’ammissione del credito restitutorio, condizionatamente alla comunicazione della curatela di non subentrare nel contratto di prenotazione dell’alloggio. A seguito dello scioglimento del contratto e della perdita del possesso del bene, il socio proponeva una seconda domanda di rivendicazione dell’immobile e, in subordine, di ammissione al passivo del medesimo credito restitutorio per l’intero importo versato. Il giudice delegato ammetteva il credito in misura ridotta e il tribunale, in sede di opposizione, dichiarava l’inammissibilità della domanda di rivendicazione per incompatibilità con la precedente domanda restitutoria non rinunciata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha ritenuto infondata la censura avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di rivendicazione, ravvisando la correttezza della decisione del tribunale che aveva applicato il principio della preclusione endofallimentare. Il socio, avendo proposto una prima domanda di ammissione al passivo fondata sullo scioglimento del contratto, non poteva successivamente introdurre una domanda di rivendica basata sulla perdurante efficacia del medesimo rapporto e sull’avvenuto trasferimento della proprietà.
La Suprema Corte ha precisato che l’art. 95 l. fall. consente esclusivamente di integrare la documentazione a sostegno della domanda di insinuazione, non di modificarne il contenuto, salva l’ipotesi di rinuncia alla prima domanda, che nel caso di specie non era intervenuta. La seconda domanda, inoltre, essendo stata ribadita in via subordinata nella stessa opposizione, era stata accolta, rendendo ancor più evidente l’improponibilità di una domanda successiva su presupposti inconciliabili.
Quanto al secondo motivo, concernente l’interpretazione dello statuto sociale e la normativa sulle cooperative edilizie, la Corte ne ha rilevato l’infondatezza alla luce dell’assorbimento determinato dalla declaratoria di inammissibilità, confermando la bontà della ratio decidendi del provvedimento impugnato.
La Corte ha infine giudicato manifestamente infondato il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento di sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., attesa la natura pretestuosa e la chiara contrarietà a principi giurisprudenziali consolidati.
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Nota della Redazione
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