La prosecuzione del contratto di somministrazione di gas esclude la ripetizione di indebito del gestore dello stoccaggio (Cass. civ. Sez. 1 n. 7227 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., il presupposto per la restituzione non è l’inesistenza di un titolo negoziale in capo all’accipiens, ma l’insussistenza di una giusta causa della attribuzione patrimoniale in concreto ricevuta. La prova che l’utilizzatore finale abbia continuato a prelevare gas in forza di un contratto di somministrazione ancora pienamente efficace tra il fornitore e l’utilizzatore stesso esclude la legittimazione del soggetto gestore delle riserve strategiche nazionali a richiedere il pagamento del controvalore del bene. L’accertamento, contenuto in una pronuncia resa tra parti diverse, della prosecuzione del rapporto negoziale per l’inefficacia della disdetta può essere valorizzato dal giudice di merito quale indice probatorio, senza che ciò integri violazione del principio di relatività degli effetti del giudicato e del contratto. La valutazione dei fatti costitutivi della domanda, ove compiuta e motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione, ove non si verta in vizi di legittimità.
Il Fatto
La società gestore delle riserve strategiche nazionali di gas proponeva domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società, per il pagamento del controvalore del gas prelevato dalla rete nel periodo tra l’ottobre 2007 e l’aprile 2008, periodo in cui, ad avviso della ricorrente, era cessato ogni rapporto contrattuale con il fornitore. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte di appello, riformando la sentenza, la respingeva. I giudici del gravame ritenevano la disdetta del contratto di somministrazione intimata dal fornitore inefficace, con conseguente prosecuzione del rapporto, e ciò escludeva la legittimazione del gestore a ripetere l’indebito. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso nella parte in cui era dedotto l’omesso esame di fatti costitutivi della domanda. Ha osservato che i fatti indicati dalla ricorrente erano stati in realtà esaminati e valutati come irrilevanti dalla corte territoriale, sicché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 2909 e 1372 cod. civ., la Suprema Corte, accogliendo la prospettazione del giudice di merito, ha escluso che la corte di appello avesse inteso attribuire efficacia di giudicato alla pronuncia resa tra altre parti. Essa aveva invece correttamente valorizzato l’accertamento in essa contenuto quale mero indice probatorio della prosecuzione del rapporto negoziale, in linea con il principio della libera valutazione delle prove. Tale utilizzo non comporta alcuna violazione del principio di relatività del giudicato o del contratto, atteso che la decisione si fonda sulla esistenza di un titolo contrattuale tra fornitore e utilizzatore, logicamente antecedente e preclusivo rispetto alla configurabilità di un prelievo sine titulo e, quindi, della consequenziale azione di ripetizione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto, atteso che le censure, ancorché formulate come violazione di legge, miravano a ottenere un nuovo e diverso accertamento delle risultanze processuali, attività che esula dal sindacato di legittimità. Ha infine escluso la configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosi profili di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso