La cessione in blocco e la prova della legittimazione mediante l’avviso in Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. 1 n. 7166 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione da parte del cessionario dell’avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario medesimo. Non è necessaria una specifica enumerazione di ciascun rapporto oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Il giudice di merito è tenuto ad esaminare la documentazione prodotta, quale l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB, al fine di verificare se il credito rientri nelle categorie di rapporti ceduti indicate nell’avviso.
Il Fatto
Una banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del fideiussore per il saldo debitore di un conto corrente. Gli intimati proponevano opposizione, e il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo del credito. Nel giudizio di appello, la società cessionaria del credito, a seguito di cessione in blocco, spiegava intervento volontario. La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava l’intervento inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’intervenuta, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati. Il primo motivo riguarda la violazione dell’art. 58 TUB e delle norme sulla prova, deducendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto non provata la legittimazione della cessionaria. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo, costituito dalla chiusura del conto corrente anteriore alla cessione.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 31188 del 2017 e le successive pronunce conformi, secondo cui in caso di cessione in blocco la produzione dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale prova non richiede una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, purché gli elementi di categoria consentano di individuarli senza incertezze.
Nella specie, il ricorrente aveva prodotto sia l’avviso di cessione sia altra documentazione (come l’estratto conto ex art. 50 TUB) atta a dimostrare che il credito fosse stato classificato a sofferenza e quindi rientrasse tra quelli ceduti. Il giudice di appello aveva erroneamente pretermesso l’esame di tali elementi, non accertando la natura del credito oggetto di cessione.
La Corte cassa quindi la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché accerti se il credito rientri nelle categorie indicate nell’avviso di cessione, e rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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