La mancata apertura del concordato impedisce la prededuzione del credito del professionista (Cass. civ. Sez. 1 n. 7000 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata apertura della procedura di concordato preventivo è ostativa al riconoscimento della prededuzione dei crediti del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla stessa, a prescindere dalle ragioni della mancata apertura, e quindi anche in ipotesi di rinuncia e declaratoria di improcedibilità della procedura inizialmente ammessa. Viene infatti ad elidersi il nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della prima procedura, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui il ricorrente si duole di un’erronea interpretazione della domanda subordinata a fronte dell’accoglimento di quella principale. In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Un professionista chiedeva l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria di una congregazione religiosa, in prededuzione o in subordine in privilegio, per il compenso relativo all’attività di redazione della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall., da allegare alla domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva. Tale procedura non veniva mai aperta, essendo stata presentata una domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il giudice delegato ammetteva il credito con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il Tribunale di Roma, su opposizione dello stesso professionista, rigettava la domanda di prededuzione, ritenendo insussistente il collegamento tra la procedura di concordato, mai aperta, e quella di amministrazione straordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi, relativi alla prededuzione. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, secondo cui la mancata apertura della procedura di concordato preventivo è ostativa al riconoscimento della prededuzione dei crediti del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla stessa.
Tale principio opera a prescindere dalle ragioni della mancata apertura, pertanto anche nell’ipotesi di improcedibilità della procedura inizialmente ammessa. La Corte ha evidenziato che, in tali casi, viene comunque ad elidersi quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità, come confermato dalla successiva pronuncia Cass. n. 17962/2024.
Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di interesse, non potendo il ricorrente dolersi di un’erronea interpretazione della domanda subordinata a fronte dell’accoglimento della domanda principale. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto il sindacato della Corte in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula la valutazione dell’opportunità di compensarle, rientrando tale valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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